COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 202/03-cc. Reclamo del G.S.Rosignano Sei Rose in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Burgalassi Stefano. ( C.U. n.37 del 27.03.2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 202/03-cc. Reclamo del G.S.Rosignano Sei Rose in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Burgalassi Stefano. ( C.U. n.37 del 27.03.2003 ). “ Per aver colpito con un pugno un calciatore avversario provocandogli conseguenze” : questa la motivazione addotta dal G.S. a sostegno del provvedimento disciplinare sopraindicato . Con sintetico reclamo il G.S.Rosignano contesta la decisione affermando che la sanzione non corrisponde alla entità del fatto “ poiché non risulta che il calciatore colpito abbia avuto conseguenze di alcun genere “. Il reclamo non può essere accolto. Gli atti ufficiali,ovvero il rapporto di gara,che rivestono ,agli effetti della presente questione,il carattere di prova privilegiata pongono nel nulla la tesi difensiva della reclamante. Si legge infatti su detto documento che in una fase di giuoco il Burgalassi ha colpito un avversario con un “cazzotto”provocandogli un taglio al labbro inferiore. Accertata l’esistenza di danni fisici,che come sopra affermato, vanificano la difesa posta in essere dalla Società,la sanzione irrogata appare del tutto congrua rientrando essa nel disposto della lettera h) dell’art.14 del vigente C.di G.S. . P.Q.M La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della relativa tassa .
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