COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 203/03-sa. Impugnazione della Pol. Prato 2000 avverso la inibizione inflitta dal G.S. Provinciale di Prato al massaggiatore Sig. COPPINI Simone fino al 30 aprile 2003 (Com. Uff. n.33 del 19 marzo 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 40 del 17/4/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 203/03-sa. Impugnazione della Pol. Prato 2000 avverso la inibizione inflitta dal G.S. Provinciale di Prato al massaggiatore Sig. COPPINI Simone fino al 30 aprile 2003 (Com. Uff. n.33 del 19 marzo 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca della sanzione così come inflitta al proprio allenatore, Sig. COPPINI Simone, che il G.S. aveva così motivato: “Per offese e minacce al D. G.”- Deduceva esclusivamente la reclamante che l’autore di tali frasi ingiuriose e minacciose era persona diversa dal COPPINI - anche offrendone il nominativo, questi altro tesserato per lo stesso sodalizio – e che pertanto il primo deve essere mandato esente da sanzione. L’arbitro nel rapporto gara si era così espresso: “al 25 del secondo tempo ho allontanato il Sig. COPPINI Simone, massaggiatore della Soc. Prato 2000 perché dopo essere entrato in campo per soccorrere un giocatore infortunato, mi offendeva dicendo…(…frase ingiuriosa); alla notifica dell’allontanamento lo stesso mi diceva (… varie frasi ingiuriose e minacciose…)”. Già con tale atto dunque il D.G. ha individuato sia il nome che il ruolo del soggetto di cui ha avuto la presenza nelle vicinanze e che si è reso protagonista di una pluralità di frasi anche in momenti distinti. Alla luce delle considerazioni esposte nel reclamo, l’arbitro è stato interpellato dal Segretario di questa CD per via telefonica, in data 11 aprile ore 16.00, ed ha confermato che il soggetto autore delle condotte indebite era il Sig. COPPINI. La versione arbitrale, dettagliata e puntuale, non può che prevalere sulla quella diversa offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita dalla Carte Federali. La sanzione stabilita è congrua per la pluralità e ripetizione, in due contesti diversi ( quindi anche dopo la notifica dell’espulsione) delle espressioni indebite, dal contenuto sia offensivo che minaccioso, ciascuna delle quali, comporta a sé considerata, squalifica; proporzionata ai casi similari e, tiene conto della volontarietà della condotta e della pervicacia dimostrata, anche in frangenti diversi temporalmente. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come stabilita dal GS nei confronti del COPPINI Simone . -
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