COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2 GARA: A.S. SANTO SPIRITO/U.S. SPORTING ARNO DEL 4.4.2003 (non disputata).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2
GARA: A.S. SANTO SPIRITO/U.S. SPORTING ARNO DEL 4.4.2003 (non disputata).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.39 del 10.4.2003;
-il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali;
-ribadito il principio della responsabilita' oggettiva, gravante sulla societa' ospitante di una gara, in relazione all'obbligo specifico di porre a disposizione un campo di gioco rispondente alle prescrizioni regolamentari;
-considerato come cio' non sia avvenuto nella specie e che detta societa' non sia stata in grado di porre rimedio alle riscontrate irregolarita';
-ritenuto quindi che la mancata disputa della gara va posta a carico della societa' medesima, cui deve essere inflitta la punizione sportiva stabilita dall'art.12 C.G.S. ;
P.Q.M.
infligge all'A.S. Santo Spirito di Firenze la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara.
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