COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 44.-RECLAMO DELL’A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO REGOLARITA’ GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003 (3-2)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 44.-RECLAMO DELL'A.S. TOSCANA SPORT AVVERSO REGOLARITA' GARA FIRENZE OVEST/TOSCANA SPORT DEL 4.4.2003 (3-2) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.39 del 10.4.2003; -l'A.S. Toscana Sport ha proposto reclamo, ex Regola 1 punto 9 del Regolamento di Giuoco con riferimento alla gara disputata il 4.4.2003 Firenze Ovest/Toscana Sport valevole per il Campionato di Serie D di Calcio a cinque, sostenendo che l'incontro era stato disputato su un campo di giuoco con le porte non aventi i requisiti richiesti dalle norme vigenti. Il reclamo e' inammissibile. Basta l'esame della riserva scritta presentata all'arbitro dall' A.S. Toscana, in riferimento alla asserita mancanza dei requisiti, secondo le norme vigenti, delle porte, per rilevare come effettivamente la riserva scritta sia intervenuta al termine della gara e non gia' prima dell'inizio della stessa. Da cio' consegue che in nessun caso possa tenersi conto delle porte, in quanto l'art.24 punto 7 lett. b) C.G.S. subordina alla tempestiva presentazione prima dell'inizio della gara della riserva scritta delle parti la possibilita' di rilevare la circostanza. Il reclamo deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile con la conferma del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.24 n.7 lett. b) C.G.S., il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.S. Toscana Sport di Scandicci (Firenze). Dispone l'incameramento della tassa.
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