COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 46.- RECLAMO DELL’A.C. BORGO ALLA COLLINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA SINALUNGA/BORGO ALLA COLLINA DEL 9.4.2003 (6-4)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 46.- RECLAMO DELL'A.C. BORGO ALLA COLLINA AVVERSO REGOLARITA' GARA SINALUNGA/BORGO ALLA COLLINA DEL 9.4.2003 (6-4) Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 40 del 17.4.2003; -l'A.C. Borgo alla Collina ha proposto reclamo, ex Regola 1 punto 9 del Regolamento di Giuoco con riferimento alla gara disputata il 9.4.2003 Sinalunga/Borgo alla Collina valevole per il Campionato di Serie D di Calcio a cinque, sostenendo che l'incontro era stato disputato su un campo di giuoco con le porte non aventi i requisiti richiesti dalle n orme vigenti. Il reclamo e' inammissibile. Basta l'esame degli atti ufficiali, per rilevare come si sia in presenza di una riserva verbale fatta al termine del primo tempo della gara e non in forma scritta gia' prima dell'inizio della stessa. Da cio' consegue che in nessun caso possa tenersi conto della pretesa mancanza dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in ordine alla regolarita' delle porte, in quanto l'art.24 punto 7 lett. b) C.G.S. subordina alla tempestiva presentazione prima dell'inizio della gara della riserva scritta delle parti la possibilita' di rilevare la circostanza. Il reclamo deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile con la conferma del risultato conseguito sul campo. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.24 n. 7 lett. b) C.G.S., il reclamo come in epigrafe proposto dall'A.C. Borgo alla Collina di Castel San Niccolo' (Arezzo). Dispone l'incameramento della tassa.
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