COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Promozione 48.-RECLAMO DELL’U.S.G. URBINO TACCOLA AVVERSO REGOLARITA’ GARA URBINO TACCOLA/GUASTICCE DEL 13.4.2003 (3-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO Promozione 48.-RECLAMO DELL'U.S.G. URBINO TACCOLA AVVERSO REGOLARITA' GARA URBINO TACCOLA/GUASTICCE DEL 13.4.2003 (3-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.40 del 17.4.2003; -in data 17.4.2003 l'Urbino Taccola ha fatto pervenire i motivi di reclamo avverso la regolarita' della gara indicata in epigrafe. Il reclamo e' da dichiarare inammissibile per tardivita'. E' noto che, ogni anno, per consentire il tempestivo inizio delle fasi di spareggi o per promozioni e retrocessioni nonche' eventuali fasi di play-off e play-out e' adottato dal Presidente Federale un provvedimento di ''abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le ultime quattro gare dei campionati regionali e provinciali della Lega Nazionale Dilettanti''. Per la stagione sportiva 2002/2003 tali disposizioni sono state emanate con il Comunicato Ufficiale n. 127/A del 26 febbraio 2003. Ebbene, in base alla lettera a) di tale normativa relativa ai procedimenti di prima istanza davanti al Giudice Sportivo e' disposto che: ''gli eventuali reclami, a norma dell'art.24 n. 3 C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale, entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara stessa''. Il reclamo con le motivazioni e' stato ricevuto solo in data 17.4.2003 mentre la gara e' stata disputata in data 13.4.2003. Il reclamo pertanto e' fuori quindi dai termini stabiliti nel Comunicato Ufficiale n.127/A del 13.4.2003 ed e', pertanto, in tempestivo. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile, per tardivita', il reclamo come innanzi proposto dall'U.S. G. Urbino Taccola di Uliveto Terme (Pisa) e dispone incamerarsi la tassa.
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