COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 167/03-pv.Oggetto: Reclamo della U.S. Dinamo Procchio avverso alla squalifica fino al 20/02/2005 del Calciatore Campodonico Mario ( C.U. n. 3217 del 20/02/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 167/03-pv.Oggetto: Reclamo della U.S. Dinamo Procchio avverso alla squalifica fino al 20/02/2005 del Calciatore Campodonico Mario ( C.U. n. 3217 del 20/02/2003). Con rituale e tempestivo gravame l’Unione Sportiva Dinamo Procchio adiva questa C.D. contestando le decisioni del G.S. ancorate al comportamento violento tenuto dal calciatore Campodonico Mario nella partita disputatasi in data 10/02/2003 tra la reclamante e l’Associazione Sportiva Follonica Tioxide. Il rapporto di gara attesta che al 27esimo del secondo tempo, in occasione della seconda rete del Follonica alcuni calciatori, ritenendo che il D.G. avesse decretato un calcio di punizione indiretto, lo circondavano e il Campodonico sferrava un colpo allo stesso tra la schiena ed il fianco provocandogli momentanea difficoltà a respirare. La società reclama eccependo la corretta identificazione del calciatore, l’entità del colpo, e la volontarietà del gesto e chiede pertanto la cancellazione della sanzione od una congrua riduzione della stessa. All’udienza del 18/04/2003 veniva sentito il Presidente dell’Unione Sportiva Dinamo Procchio che, pur stigmatizzando i disordini avvenuti in campo, eccepiva la dinamica riferita dal D.G. e l’assenza di dolo da parte del calciatore, insistendo nelle richieste formulate nel reclamo nella convinzione dell’eccessività della sanzione irrogata. La C.D. rileva preliminarmente che non sembra rivestire alcun pregio l’assunto difensivo della reclamante per il quale l’arbitro avrebbe mal individuato il calciatore; il D.G ha chiaramente indicato nel rapporto di gara il nome ed il numero di maglia iterando nel supplemento l’assoluta certezza nell’individuazione dello stesso. Diversamente, per quanto attiene all’entità del colpo ed alla volontarietà il D.G.; nel supplemento il D.G. dichiara di ritenere che il contatto fosse attribuibile alla prevalente volontà di richiamare la sua attenzione e che l’intenso dolore subito fosse principalmente dovuto alla zona attinta dal corpo piu che alla sua intensità. La dinamica dell’accaduto deve quindi essere ridimensionata in relazione alla minor valenza violenta del gesto ed all’elemento psicologico del giocatore. Non vi è dubbio che il calciatore abbia raggiunto il D.G. per poi entrare in suo contatto nel modo già descritto, tuttavia la C.D. non ravvede nell’episodio, anche con riferimento al supplemento delle dichiarazioni arbitrali, quell’aggressività, quella volontarietà e quell’intensità che poteva apparire dalla prima ricostruzione. Pertanto la sanzione inflitta dal G.S. deve essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parzialmente accoglimento del reclamo, stabilisce la riduzione della squalifica del calciatore Campodonico Mario fino alla data dell’20/08/2003. Dispone la restituzione della relativa tassa..
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