COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 207/03-rn. Reclamo A.C. Monticiano Avverso Squalifica Valmori Fabiano Per 5 Gg. (C.U. N° 38 Del 342003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 207/03-rn. Reclamo A.C. Monticiano Avverso Squalifica Valmori Fabiano Per 5 Gg. (C.U. N° 38 Del 342003) Propone rituale reclamo la A.C. Monticiano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Per aver colpito con una testata un giocatore avversario provocando fuoriuscita di sangue e abbandono della gara”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione ammette il contatto tra i due giocatori, ma ritiene che sia stato casuale poiché entrambi cercavano di prendere il pallone finito in rete, l’uno per accelerare le operazioni di inizio del gioco e l’altro per ritardarle. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti respinge il reclamo. La descrizione dei fatti è simile, ma il D.G. descrive come un fatto volontario ed altamente lesivo il gesto compiuto dal Valori nei confronti dell’avversario. E’ il caso di ricordare che da questa stagione sportiva in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità ai sensi dell’art. 14 lett. F) del C.G.S. la squalifica non può essere inferiore a quattro giornate. Nel caso in esame la condotta del calciatore può essere considerata di particolare violenza, aggravata ulteriormente dal danno fisico subito dall’avversario che lo costringeva ad abbandonare il terreno di gioco, così come risulta sia dal rapporto arbitrale, sia dal supplemento. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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