COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA182/03-cc. Reclamo della U.S.Isolotto con cui si impugna il provvedimento del G,S,Provinciale di Firenze che ha squalificato fino al 12.5.2003 il calciatore Vignoli Francesco . ( C.U. n. 35 del 12.03.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA182/03-cc. Reclamo della U.S.Isolotto con cui si impugna il provvedimento del G,S,Provinciale di Firenze che ha squalificato fino al 12.5.2003 il calciatore Vignoli Francesco . ( C.U. n. 35 del 12.03.2003 ) La Società reclamante ritenendo eccessiva la sanzione inflitta al proprio tesserato ne chiede la riduzione così argomentando : è verosimile che il calciatore nell’elevare una protesta , “ in modo concitato e veemente” abbia urtato leggermente l’arbitro ma ciò senza avere alcun intendimento di lederne la incolumità o di spingerlo . In conseguenza di ciò, pur non intendendo scagionare in alcun modo il calciatore, ritiene che il di lui comportamento debba essere ricondotto ad un mero comportamento irriguardoso . Detta tesi,con particolare riferimento al non potersi qualificare spinta quella subita dal D.G., veniva ribadita nel corso della richiesta audizione che veniva conclusa con la affermazione che se contatto vi è stato esso è da considerarsi del tutto involontario e privo di qualsiasi intento violento . La C.D.,esaminato il rapporto di gara ed il supplemento ad esso reso in questa sede dal D.G., ritiene il reclamo del tutto inaccoglibile. . La decisione del G.S., ineccepibile in riferimento all’esame dei fatti quali risultano dal rapporto di gara, appare del tutto congrua sotto il profilo della entità della sanzione irrogata . Infatti si rileva che il D.G. nel supplemento di rapporto ha confermato la pressione subita dalla mano del calciatore, fra petto, braccia e spalla, ancorché non diretta a provocare alcun danno fisico, cui aggiunge l’atteggiamento aggressivo e prepotente assunto dal calciatore al momento. Questa Commissione per costanza di giudicati ha sempre sanzionato la spinta che viene inferta da un giocatore all’arbitro,purchè da essa non derivino danni fisici, con la squalifica minima di quattro o sei mesi a seconda dei casi : appare quindi evidente che nel caso di specie il G.S. ha contenuto la sanzione nel limite di due mesi tenendo conto delle modalità con le quali il fatto è avvenuto e,in modo particolare,della assoluta mancanza di ogni intento anche minimamente lesivo, dovendo comunque sanzionare il comportamento del calciatore nella sua globalità . P . Q . M . La C.D.,ritenendo congrua e fondata la decisione impugnata, respinge il reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa .
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