COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI198/03-sa. Impugnazione della Polisportiva S.Maria, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. PAPA Andrea, fino al 31 maggio 2004 dal G.S. Provinciale ( Com. Uff. n. 37 bis del 28 marzo 2003).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 41 del 24/04/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
COPPA CONTARINI198/03-sa. Impugnazione della Polisportiva S.Maria, avverso la squalifica inflitta al calciatore Sig. PAPA Andrea, fino al 31 maggio 2004 dal G.S. Provinciale ( Com. Uff. n. 37 bis del 28 marzo 2003).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. PAPA che il G. Provinciale aveva così motivato: “Per avere colpito il D. G. al collo con l’avambraccio provocandogli momentaneo ma forte dolore e per averlo al contempo offeso. Successivamente, perseverando nel comportamento minaccioso, lo spingeva con entrambe le mani sul petto del D.G., facendolo indietreggiare di due metri senza altre conseguenze. Sanzione aggravata perché capitano .”-
Deduceva la reclamante che il proprio tesserato aveva avuto un contatto con il braccio sul corpo dell’arbitro – senza alcuna volontà di colpirlo - solo per la concitazione di quei frangenti e per far presente che la palla non era uscita, quale circostanza di gioco che non era stata segnalata dall’A.A. Neppure vi sarebbe certezza sul successivo episodio della spinta che il PAPA avrebbe inferto al D.G.”.
L’arbitro, nel rapporto, ha chiaramente descritto, l’accaduto, ed illustrato e ribadito nel supplemento qui inoltrato, quanto segue: “ …Il giocatore correva verso di me con atteggiamento molto aggressivo e urlandomi ( …frase ingiuriosa) contemporaneamente mi colpiva volontariamente al collo con l’avambraccio facendomi arretrare di circa 1 mt. provocandomi momentaneo ma forte dolore. Immediatamente dopo la notifica dell’espulsione, prima che alcun compagno potesse avvicinarsi a lui e allontanarlo da me, perseverando nel comportamento minaccioso mi spingeva al petto con entrambe le mani facendomi arretrare di circa due metri senza procurarmi dolore… ”.
Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del PAPA, evidentemente percepita, con chiarezza, dalla dinamica e dalla natura dei gesti, accompagnati dalla frase a contenuto ingiurioso nello stesso contesto del colpo inferto al collo e quale circostanza che maggiormente contraddistingue, appunto, detta volontarietà dell’azione. - Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla diversa “spiegazione”, offerta con il reclamo, anche in virtù della fede privilegiata che gli è attribuito dalla Carte Federali.
La sanzione stabilita è certamente severa, ma congrua (anzi, se ragguagliata ai casi similari risulta, al contrario, sostanzialmente esigua), e tiene conto del grave gesto lesivo verso parte delicata del corpo ( il collo, che pure può determinare pregiudizi superiori e difficoltà respiratorie), del dolore forte arrecato ( pur momentaneo), della frase oltraggiosa, della persistenza dell’agire vessatorio ed aggressivo del calciatore, fino alla spinta “piena”, cioè a due mani sul petto, capace di fare arretrare l’arbitro per due metri ( condotta questa che può comportare - a sé considerata - sei mesi di squalifica). Non di meno, è corretto considerare l’aggravio sanzionatorio che deriva dalla qualifica di capitano del PAPA, quale soggetto, cioè, che, deputato ai rapporti con l'arbitro, ove violi tale compito istituzionale, con condotta esattamente e gravemente contraria allo spirito di lealtà sportiva e di collaborazione con il giudice di gara, che dovrebbe connotarla, commette azione da giudicarsi con aumentato addebito disciplinare.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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