COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 42 del 2/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT 222/03-cr. Reclamo della U.S Urbino Taccola avverso il risultato della gara Urbino Taccola – Cenaia del 27 Aprile valida per i Play-out di promozione. (risultato 1/1 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 42 del 2/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE PLAY-OUT 222/03-cr. Reclamo della U.S Urbino Taccola avverso il risultato della gara Urbino Taccola – Cenaia del 27 Aprile valida per i Play-out di promozione. (risultato 1/1 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo , la soc. Urbino Taccola chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato , sostenendo come allo stesso abbia preso parte il calciatore SAOUD Larbi , schierato dalla soc. Cenaia malgrado squalificato. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. A sostegno del proprio atto-reclamo , la soc. Urbino Taccola cita una serie di norme statutarie e speciali che niente hanno a che vedere con il caso proposto. Questi i fatti. Il calciatore SAOUD Larbi , viene squalificato a seguito di espulsione rimediata nell’ultima giornata del campionato Regionale Juniores. ( C.U 40 del 17.04.2003). La stessa in base al disposto dell’art. 17 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva …..omissis…..dovra’ essere scontata nella squadra dove militava quando e’ avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento….. omissis…. Con il comma 6 del citato art.lo 17 , e’ possibile anche stabilire esattamente quando cio’ dovra’ avvenire , qualora , come nel caso , non sia possibile scontarla nell’attuale stagione stante la fine del campionato Juniores. Non certamente in un campionato diverso ed in una squadra diversa ( Promozione) quale quella oggetto di contestazione. Anche il riferimento fatto dall’attuale reclamante alle norme “speciali” emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti e rese note con il C.U 127/A sono del tutto fuori dai motivi del contendere atteso che le stesse sono riferite ai calciatori che abbiano delle pendenze disciplinari in relazione alla loro partecipazione a campionati che prevedono meccanismi di promozione o retrocessione attraverso i Play-out o Play-off. Concludendo , l’esame corretto delle norme , permette di stabilire senza ombra di dubbio , come la partecipazione del calciatore SAOUD Larbi alla gara in oggetto indicata ,sia del tutto legittima . P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando nel contempo l ‘ incameramento della tassa versata.
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