COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 201/03-cc.Reclamo del G.S. Olmo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato i calciatori Cini Fabio fino al 27.08.2004 Sori Nicola “ “ 27.03.2004 Cuccoli Fabrizio “ “ 27.11.2003 Mazzoni Massimiliano “ 27.07.2003 . ( C.U. n° 37 del 27.03.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 201/03-cc.Reclamo del G.S. Olmo avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato i calciatori Cini Fabio fino al 27.08.2004 Sori Nicola “ “ 27.03.2004 Cuccoli Fabrizio “ “ 27.11.2003 Mazzoni Massimiliano “ 27.07.2003 . ( C.U. n° 37 del 27.03.2003 ) La decisione del G.S .Regionale, conseguente all’esame del rapporto reso dall’arbitro della gara Olmo – Pozzo disputata in data 23.03.2003, viene impugnata dal G.S. Olmo con articolate motivazioni conseguenti alla diversità dei provvedimenti presi nei confronti di ciascun calciatore . In particolare la Società reclamante precisa che : --il calciatore Cini non ha minimamente offeso il D.G. né, tanto meno, lo ha raggiunto di striscio alla caviglia con un calcio essendo altro calciatore l’autore del tentativo di violenza ,di cui non solo indica il nome ,ma allega al reclamo una “ confessione “ rilasciata dal calciatore indicato . --il Sori ha indubbiamente protestato nei confronti del D.G, seguendolo nel tragitto al rientro negli spogliatoi, ma dal di fuori della rete metallica di separazione alta ml.2,85, completata dalla rete di nylon salva palloni che giunge molto più in alto . Proprio per tale fatto il calciatore non può aver colpito l’arbitro con un pugno alla nuca, come indicato dal G.S. in motivazione, precisando che il proprio tesserato ha esercitato una pressione sulla rete metallica fino ad appoggiarla all’arbitro, azione che non può in alcun modo avere come conseguenza l’avergli recato alcun danno fisico. --le proteste del Cuccoli trovano giustificazione, così come il comportamento tenuto dagli altri calciatori oggetto di sanzione, nel particolare svolgimento dei minuti di recupero, la cui responsabilità deve essere fatta risalire ad un chiaro errore arbitrale nel computo del tempo.E’ proprio sotto tale aspetto che deve essere inquadrato il gesto compiuto dal tesserato che ha calciato il pallone contro l’arbitro raggiungendolo alla coscia destra senza,peraltro,procuragli alcun danno . --per quanto riguarda il calciatore Mazzoni questi ha solo attuato delle proteste verbali senza rivolgere al D.G.né offese né minacce e,comunque, non spingendolo . Nel richiedere una consistente riduzione delle sanzioni la reclamante chiede di essere ascoltata. Acquisito il supplemento di rapporto la C.D. ha proceduto alla personale audizione del legale rappresentante della Società . Questi, preso atto di quanto contenuto nel documento, ne rileva la assoluta contraddittorietà con quanto in precedenza dichiarato sul rapporto di gara ed inviato al G.S. Regionale , eccependo altresì che il dubbio dichiarato dall’arbitro a proposito dell’episodio più grave ( Cini ) unitamente al comportamento da questi tenuto renda non del tutto credibile, nella sua interezza, il rapporto di gara. Ritiene di conseguenza infondate, alla luce di quanto rettificato dal D.G. in questa sede, le decisioni impugnate chiedendone ancora una volta la riforma . La C.D. esaminati gli atti ritiene dover accogliere il reclamo nella sua maggior parte . Per far ciò non può non rilevare preliminarmente che le contraddizioni in cui è incorso il D.G. non siano solo quelle rilevate in sede di audizione dalla reclamante ma anche altre che emergono dallo stesso supplemento qui reso . Valga per tutti l’esempio in ordine ai fatti ascritti al Sori . Infatti, dopo aver affermato sul rapporto di gara “….mi colpiva alla nuca con un pugno “ l’arbitro ripete, in più di un’occasione,sempre nel supplemento , ”… …mi ha toccato… “ ed ancora “…ha potuto facilmente toccarmi alla nuca…..” . A proposito del Cini l’arbitro, che pur aveva dichiarato in sede di rapporto di gara “….tentava di calciarmi contro colpendomi di striscio alla caviglia destra “ affermando, altresì come per tutti gli altri episodi di aver sempre riconosciuto gli aggressori, dichiara di non aver visto direttamente il Cini colpirlo ma “ …di aver elaborato una deduzione sulla base di due elementi …” e che comunque se la società afferma con veemenza che a colpirlo sia stato altro calciatore di cui ne indica l’identità ciò “ è probabilmente vero.” Dalla comparazione dei dati emergenti dal rapporto di gara e dal supplemento qui reso la C.D.è in possesso di elementi più che sufficienti per decidere. Preliminarmente,pur costatando che l’arbitro fin dal rapporto di gara aveva dichiarato che ” ….i tre episodi dei quali ero stato vittima non avevano il carattere della piena violenza : io infatti non riportavo lesioni o ferite immediate o postume …” il Giudicante non può non fare rilevare come la sintetica esposizione fatta in sede di rapporto, qui totalmente modificata, abbia indotto in errore il G.S. la cui decisione deve essere conseguentemente riesaminata caso per caso, dovendosi tener conto dell’indubbio parapiglia avvenuto a fine gara durante il quale l’arbitro è stato attorniato da almeno tre calciatori dell’Olmo colpiti dal provvedimento disciplinare . Cini : non risulta alcun elemento,anche per la parziale ammissione effettuata in sede di audizione, che il tesserato non abbia vivacemente protestato,offendendo il D.G. .Per quanto concerne l’episodio più grave ascrittogli, la Commissione osserva come l’arbitro nel descrivere i fatti accaduti nel corso della gara,aventi peraltro rilevanza agli effetti di possibili provvedimenti disciplinari, non possa dedurre ma deve accertare il reale loro accadimento riportandoli con assoluta certezza sul rapporto di gara . Se ciò costituisce elemento di carattere generale ed irrinunciabile nella compilazione del rapporto di gara, nel caso di specie il notevole dubbio o meglio la affermazione di probabile verità ,che l’arbitro assegna alla denuncia effettuata dalla società , determina la affermazione di estraneità del Cini al fatto.In conseguenza di ciò gli atti relativi all’episodio debbono essere trasmessi al G.S.Regionale per gli ulteriori provvedimenti . Sori :l’arbitro,letto il reclamo, dichiara - cosa non riportata sul rapporto - che la rete metallica di recinzione che lo separava dal calciatore è alta almeno due metri per cui appare inverosimile,pur accettando la dichiarazione arbitrale circa l’altezza del calciatore ( mt. 1,85 ) che questi lo “ abbia colpito con un pugno “. Del resto sempre le affermazioni successive, riportate qui in premessa, con le quali si ripete di essere stato “ toccato” depongono per un evidente doveroso riesame del provvedimento . Cuccoli : nel caso di detto calciatore appaiono del tutto fondati, anche perché confermati dal D.G., i fatti contestatigli: infatti la società reclamante,pur tentando di sminuire la portata dell’episodio ponendo in rilevo sia la distanza dalla quale è stato scagliato il pallone ( indicata in due metri sul reclamo e rettificata in quattro metri in sede di deposizione ) che la assenza di qualsiasi danno, ammette il fatto: A ciò è da aggiungere il comportamento generale tenuto ( offese,spinte con il petto ) per cui il provvedimento è da confermare in toto . Mazzoni : sono da imputargli le offese unitamente a vari contatti con il petto che,come sopraindicato, si sono verificati nel corso dell’assembramento effettuato dai calciatori attorno al D.G. a fine gara . P. Q . M. la C.D. , in parziale accoglimento del reclamo, delibera come segue : Cini : tenuto conto dell’ accertata estraneità all’episodio del tentativo di colpire il G.S. con un Calcio la sanzione viene ridotta a cinque mesi e così fino al 27.08.2003 ricordando che il suo incarico di allenatore gli impone comportamenti esemplari . Sori : dall’esame del supplemento di rapporto risulta, non poteva peraltro essere altrimenti considerata la pressoché identica ricostruzione dell’episodio del “ pugno “ effettuato sia dalla società che, soprattutto, dall’arbitro, concordi nel definire l’atto un semplice contatto (“ tocco “ ) privo della intenzione di recar danno al D.G .. Tale comportamento, unito allo avere piegato la rete fino ad appoggiarla sul D. G. induce la Commissione a determinare la sanzione con la squalifica fin o al23.07.03 . Cuccoli : tutti i fatti addebitatigli trovano conferma diretta nel rapporto e nel supplemento di esso ed indirettamente ammessi dalla stessa reclamante, per cui il reclamo in ordine a detto calciatore deve essere respinto . Mazzoni : quanto addebitatogli appare congruamente sanzionato con la squalifica fino al 27.05. 2003 . Dispone la trasmissione degli atti al G.S.Regionale per i provvedimenti che riterrà opportuno adottare nei confronti del calciatore Filippo Polvere,nato il g.09.07.1975 . In conseguenza di quanto deciso ordina la restituzione della tassa di reclamo ove versata .
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