COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 220/03-Rg. Reclamo Del G.S. Terontola Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Calciatore Rachini Francesco Per Tre gare (C.U. N.40 del 17.04.03 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
220/03-Rg. Reclamo Del G.S. Terontola Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato Il Calciatore Rachini Francesco Per Tre gare (C.U. N.40 del 17.04.03 )
Nel corso della gara TERONTOLA-S.ALBINO il calciatore Rachini Francesco veniva espulso per doppia ammonizione. Dopo la notifica del provvedimento offendeva il D.G. Per tali motivi veniva squalificato per tre gare.
Propone reclamo il G.S. TERONTOLA, sostenendo che il proprio tesserato alla notifica della espulsione si allontanava immediatamente dal campo, lamentandosi con l’arbitro ma senza offenderlo.
Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma totalmente quanto già descritto nel rapporto gara, confermando, inoltre, che il calciatore al momento della espulsione non usciva subito dal terreno di gioco ma andava a sedersi in panchina. Sollecitato nuovamente ad uscire dal campo si allontanava lentamente, allargando le braccia e scuotendo la testa in senso di chiaro dissenso.
Ritenendo conclamati i fatti addebitati al calciatore in oggetto questa C.D. ritiene congrua la squalifica comminata dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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