COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 226/03-Rn.Reclamo U.S. Montescudaio Avverso Squalifica Guarguaglini Fabio Per 4 Gg. (C.U. N° 40 Del 1742003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 226/03-Rn.Reclamo U.S. Montescudaio Avverso Squalifica Guarguaglini Fabio Per 4 Gg. (C.U. N° 40 Del 1742003) Propone rituale reclamo la U.S. Montescudaio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Colpiva in ripetute e distinte occasioni un giocatore avversario con calci e pugni”. La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzione ammette che tra il Guarguaglini ed un avversario vi sia stato uno scambio di colpi e deplora il comportamento del proprio giocatore, ma sottolinea come vi sia stata provocazione da parte del calciatore avversario e che proprio il Guarguaglini abbia subito conseguenze fisiche. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto, esaminati gli atti respinge il reclamo. La descrizione dei fatti effettuata dal D.G. in buona sostanza conferma che si trattò di uno scambio piuttosto duro di colpi tra i due giocatori e che il Guarguaglini riportò la peggio. E’ il caso di ricordare che da questa stagione sportiva in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità ai sensi dell’art. 14 lett. F) del C.G.S. la squalifica non può essere inferiore a quattro giornate. Al Guarguaglini è stata pertanto comminata la sanzione minima prevista per fatti di cotal genere. Quale ulteriore elemento per la valutazione del giudizio sia del primo giudice che di questa C.D. si ricorda alla reclamante che il calciatore con il quale il Guarguaglini ha avuto lo scambio di colpi ha subito una sanzione di 5 gg. di squalifica, considerata la sanzione base di 4 turni è stata data una giornata ulteriore proprio in ragione del fatto che il tesserato del Montescudaio ha riportato conseguenze fisiche e l’altro no. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it