COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 218/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva San Marco La Sella, avverso alla squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Filippi Enrico ( C.U. n. 39 del 10/04/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 218/03-pv. Oggetto: Reclamo della Società Polisportiva San Marco La Sella, avverso alla squalifica per 5 gare effettive inflitta dal G.S. al giocatore Filippi Enrico ( C.U. n. 39 del 10/04/2003). Con rituale e tempestivo gravame la società Polisportiva San Marco La Sella adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento tenuto dal calciatore Filippi nel corso dell’incontro disputatosi in data 6/04/2003 contro la Società Olmo; il giocatore, nella ricostruzione del G.S. avrebbe inizialmente colpito con due pugni un avversario che si trovava a terra per poi tenere nei confronti del D.G., dopo la notifica dell’espulsione, un comportamento minaccioso ed irriguardoso.L’impugnante contesta sia la sussistenza dell’atteggiamento violento, avendo il giocatore colpito l’avversario con due “buffetti”, sia di quello offensivo ed intimidatorio, negando la pronunzia di frasi irriguardose o minacciose ed anzi sottolineando la correttezza del Filippi che avrebbe cercato di dissuadere un altro avversario (espulso) dal protestare nei confronti del D.G.Chiede pertanto che la sanzione venga adeguatamente ridotta. A parere di questa commissione la ricostruzione fornita dalla reclamante non appare credibile. Sul punto, il referto arbitrale che in base alle carte federali gode di fede privilegiata, contrasta nettamente con quanto reclamato dalla società A.S. Chiantigiana descrivendo, in maniera precisa e del tutto verosimile, l’atteggiamento prima violento, poi provocatorio ed offensivo del calciatore . La sanzione applicata dal G.S. risulta pertanto corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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