COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 216/03-sa. Impugnazione della A.C. CALENZANO avverso la squalifica del proprio calciatore SCARNICCI FRANCESCO, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 10 aprile 2005 (Com. Uff. n. 39 del 10 aprile 2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 216/03-sa. Impugnazione della A.C. CALENZANO avverso la squalifica del proprio calciatore SCARNICCI FRANCESCO, inflitta dal G.S. Regionale, fino al 10 aprile 2005 (Com. Uff. n. 39 del 10 aprile 2003). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, Sig. SCARNICCI Francesco, che il G.S. Regionale aveva così motivato: “Espulso per avere spintonato e colpito con un calcio un giocatore avversario, dopo la notifica colpiva il D.G. con un violento calcio alla coscia sinistra procurandogli dolore.”- Deduceva la reclamante che il calciatore aveva posto in essere una condotta diversa rispetto a quanto addebitatogli – comunque da biasimarsi e censurarsi – ma di minore portata offensiva, avendo costui soltanto sfiorato l’arbitro con un gesto di stizza, in definitiva senza realmente colpirlo. L’arbitro aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto, esattamente e puntualmente nei termini sintetizzati dalla decisione del GS Regionale, distinguendo l’episodio che determinava l’espulsione “spintona e colpisce con un calcio il N. 9 avversario CORTI Matteo” e quindi “mi colpiva con un calcio violento sulla coscia sinistra procurandomi dolore”. Nel supplemento di rapporto, quivi inoltrato, il D.G. tuttavia ha “precisato” la dinamica come sopra descritta, specificando che il calciatore SCARNICCI “entrato da pochi minuti, mi colpiva violentemente di striscio, per un gesto di stizza, procurandomi un dolore momentaneo, senza pregiudicare il proseguimento della gara…”. Conclamati i fatti tutti ascritti al tesserato – tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale – deve osservarsi come il racconto riportato, non sia del tutto puntuale nella descrizione dell’accaduto in suo danno, che, viene meglio definito solo nella seconda versione (essa dunque non conosciuta dal primo giudice che pertanto si determina con sanzione proporzionata al fatto sottoposto al suo esame) con la quale effettivamente si indica che il colpo (calcio) del calciatore pur violento lo attinge solo di striscio , e che il dolore determinatogli è momentaneo ( quindi non particolarmente intenso ) e tale da non impedirgli di proseguire la gara. L’arbitro evidenzia anche la causale, quale “un gesto di stizza” ; ciò che evoca una condotta dell’atleta in suo danno (ovviamente più che censurabile egualmente) non predeterminata, istintiva ed evidentemente di contenuto aggressivo meno esplicito e diretto. Ritiene, il Collegio che, la modestia degli effetti arrecati ai due soggetti (calciatore ed arbitro) e, prima ancora, la forma di condotta estrinsecata, ciascuna a sé considerata non particolarmente rilevante, non di meno quella che nella presente decisione ha necessariamente maggiore rilevo (il calcio al D.G. ) deponga dunque per una valutazione sanzionatoria più contenuta rispetto alla pena come sopra prevista e sancita dal primo giudice, anche nel necessario giudizio comparativo con altre fattispecie di equiparabile gravità, cioè assimilabili a quella per cui è procedimento, connotate da una qualche violenza diretta sulla persona dell’arbitro, ma senza significativi pregiudizi alla persona arrecati. Pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere ridotta, apparendo congrua e proporzionata –quella da stabilirsi in anni uno di squalifica e cioè fino al 10 aprile 2004. P.Q.M. Accogliendo il reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCARNICCI FRANCESCO stabilendola in anni uno e, quindi, fino al 10 aprile 2004 (anziché fino al 10 aprile 2005, come fissata dal G.S. regionale) . Dispone restituirsi la relativa tassa.
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