COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 209/03-Rn. Deferimento Del Signor Giusti Filippo Della Sestese Calcio Il Primo Per Violazione Art. 1 Co. 1 C.G.S. E L Seconda Per Violazione Art. 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 209/03-Rn. Deferimento Del Signor Giusti Filippo Della Sestese Calcio Il Primo Per Violazione Art. 1 Co. 1 C.G.S. E L Seconda Per Violazione Art. 2 C.G.S. Viene deferito a questa C.D. il signor Giusti Filippo Presidente della Sestese Calcio per violazione dell’art. 1 co. 1 CGS per avere al termine dell’incontro tenuto comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti del presidente CRA Toscana presente all’incontro Sestese - Subbiano, viene altresì deferita la Sestese Calcio per responsabilità diretta per quanto imputato al Presidente. All’udienza 952003 compariva il signor Giusti il quale ammetteva in modo garbato le proprie responsabilità si scusava per l’accaduto giustificando il proprio comportamento con l’importanza della partita, facendo altresì presente di essere già stato sanzionato del G.S. per i fatti accaduti al termine della partita in questione. La C.D. esaminati gli atti ufficiali ha potuto appurare che il signor Giusti Filippo è attualmente inibito fino al 3 giugno 2003 (C.U. n° 38 del 343), proprio per le intemperanze a fine gara riportate dal D.G. nel proprio rapporto gara. Rileva questa C.D. che quanto segnalato dal Presidente CRA Toscana nel proprio esposto, che ha portato al deferimento del Presidente Giusti e della Sestese Calcio, aveva già trovato riscontro nel rapporto gara ed era già stato oggetto di adeguate sanzioni da parte del G.S. ad esclusione di una singola frase evidentemente rivolta proprio al Presidente CRA. A tal proposito rileva la C.D. come le intemperanze del signor Giusti, e che questi ha ammesso con esemplare comportamento processuale, abbiano già trovato adeguata punizione da parte del G.S., e che la frase di cui sopra deve essere sì sanzionata , ma in misura lieve essendo eziologicamente collegata con il contesto generale descritto dal D.G. nel rapporto gara e dovendo essere altresì considerato il vincolo della continuazione. P.Q.M. La C.D. accertata la violazione contestata, nei limiti descritti in parte motiva, infligge al signor Giusti Filippo la ulteriore inibizione di gg. 10 a partire dal termine della precedente inibizione (362003), e alla Sestese calcio per responsabilità diretta l’ammenda di € 50,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it