COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 200/03-sa. Deferimento del Presidente del C.R.T. nei confronti di D’Onofrio Mario e del CAMAIORE Calcio, per artt. 1 e 2, comma 4 CGS, per vicenda inerente la gara con l’A.C. ALABASTRI Volterra – del Campionato Eccellenza girone A del 23 marzo 2003.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 44 del 15/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 200/03-sa. Deferimento del Presidente del C.R.T. nei confronti di D’Onofrio Mario e del CAMAIORE Calcio, per artt. 1 e 2, comma 4 CGS, per vicenda inerente la gara con l’A.C. ALABASTRI Volterra – del Campionato Eccellenza girone A del 23 marzo 2003.- IL presidente di questo Comitato deferiva dinanzi a questa C.D. la Società CAMAIORE Calcio ed il tesserato della stessa Sig. D’Onofrio Mario, accompagnatore della squadra, per violazione dell’art. 1 C.G.S (il secondo) e dell’ art. 2 comma 4) del C.G.S (la prima), non avendo tale compagine - in occasione della gara sopra indicata - provveduto alla sostituzione di un calciatore giovane con altro calciatore non rientrante in tale “fascia di età”, violando le disposizioni prescritte per il campionato 2002 / 2003 con Comunicato Ufficiale n. 1 del l 2 luglio 2002. Il procedimento è scaturito dalla segnalazione scritta, inoltrata dalla A.C. Alabastri Volterra al Presidente di questo Comitato, del 28 marzo 2003 pervenuta in data 1 aprile 2003. Con tale esposto si segnalava che, durante l’incontro in esame, la squadra avversaria aveva sostituito il calciatore MONTONI Fernando Andrea (in lista gara con il n. 9 – nato nel 1983) con l’atleta MAZZEI Gabriele ( in nota, con il n. 18 – nato nel 1971). La scrivente segnalava la violazione degli artt. 34 e 34 bis delle N.O.I.F.- e rappresentava di avere visionato le liste gara solo di recente, in quanto non rinvenute dopo la gara. - Le circostanze oggetto della decisione qui richiesta sono esattamente riscontrate come quelle ora riportate, di tal che non possono dirsi in discussione i profili “in fatto”. In definitiva, è pacifico che la squadra del CAMAIORE sia scesa regolarmente in campo, avvalendosi all’inizio e per buona parte della gara de qua, di tre giocatori rientranti nelle fasce 1982 – 1983 - 1984 in quanto rispettivamente nati in tali anni; così come risponde al vero – sempre secondo quanto si evince dagli atti gara - che il “giovane” MONTONI sia stato sostituito al 40’ del secondo tempo con altro atleta, MAZZEI Gabriele del 1971, quest’ultimo, pertanto, palesemente fuori fascia, quindi, senza, che la compagine fosse reintegrata con giocatore di età equiparabile. Ciò posto, la Commissione Disciplinare ritiene violate le norme disciplinanti la materia e di cui all’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. e, per rinvio ed integrazione delle prime, all’allegato N. 1 del 4 luglio 2002 del C.R.T pubblicato all’inizio della presente stagione. Può essere utile richiamare tale ultimo testo: “ Alle gare del campionato di Eccellenza regionale, ed alle altre dell’attività Ufficiale organizzata dalla L.N.D. possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2002 / 2003 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3 delle NOIF. Il Consiglio direttivo della L.N.D. ha stabilito che i Comitati Regionali, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2002 / 2003, possono facoltativamente rendere obbligatorio sin dall’inizio delle singole gare e per l’intera durata delle stesse, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, l’impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età. A seguito di ciò il Consiglio direttivo di questo Comitato ( vedi C.U. n. 25 del 24 gennaio 2002) ha deliberato che, nel corso delle gare dell’attività ufficiale, compresa la Coppa Italia, le Società hanno l’obbligo sin dall’inizio delle stesse gare e per l’intera durata, quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno un giocatore nato dal 1 gennaio 1982 in poi, un giocatore nato dal 1 gennaio 1983 in poi ed un giocatore nato dal 1 gennaio 1984 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e , qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate….”.- Deve precisarsi che tale condotta integra - oggi - la violazione del generale principio di lealtà e correttezza sportiva del tesserato addetto alla Squadra e la responsabilità diretta del sodalizio ed in tal senso è la contestazione dell’addebito e la natura del presente procedimento. Ciò perché la Società ALABASTRI Volterra, non ha introdotto, quale contro-interessata, i rituali “preannuncio di reclamo” e la conseguente “impugnazione” dinanzi al Giudice sportivo nei termini perentori previsti, per definire anche in suo favore l’esito della gara anzidetta. Il risultato conseguito sul campo, pertanto è definitivamente omologato e la tardiva segnalazione al Presidente del Comitato non consente di addivenire ad analoghe conclusioni ed, in particolare, alla adozione della sanzione della perdita della gara in questione ai sensi dell’art. 12, comma 5, del CDS, essa prevista per i casi di specie, come indicato nella stessa informativa del C.U. N. 1 del 4 luglio 202. Diversamente, si introdurrebbe nel sistema un grave profilo di incertezza, rimettendo in qualsivoglia momento successivo, una determinazione sul risultato della gara e sulle classifiche scompaginando dunque la stessa regolarità e definizione del campionato. Incidentalmente, si osserva che “l’impedimento” segnalato dalla A.C. Alabastri Volterra di non aver potuto rinvenire le note gara (che pare evocare una giustificazione alla tardività e, quindi, una richiesta di remissione in termine) è meramente e genericamente allegato e, comunque, affatto provato. In conclusione, possono e devono irrogarsi le sanzioni di cui al dispositivo da ritenersi congrue e proporzionate all’atto di incolpazione formalizzato.- P.Q.M. Applica al tesserato D’Onofrio Mario la sanzione della inibizione per mesi uno ed alla A.S. Camaiore Calcio, per responsabilità diretta, la sanzione dell’ammenda pari ad euro 500,00 (cinquecento).
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