COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 173/03-gl- Gara S.Marco Avenza – Barbarasco (3-1) del 2/3/03.Campionato di I categoria, in C.U. n.34 del 6/3/03 del C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 173/03-gl- Gara S.Marco Avenza – Barbarasco (3-1) del 2/3/03.Campionato di I categoria, in C.U. n.34 del 6/3/03 del C.R.T. La Società S.Marco Avenza reclama contro la decisione del Giudice Regionale in relazione alla squalifica fino al 6/10/03 inflitta al calciatore Pagani Alessandro il quale “ a gioco fermo dava una spinta al petto del D.G. con la mano destra facendolo arretrare di circa due metri. Contemporaneamente profferiva frase irriguardosa. Alla notifica dell’espulsione spingeva nuovamente l’arbitro al petto facendolo arretrare di ulteriori due metri. Nel contempo offendeva il medesimo. Sanzione aggravata in quanto capitano.” La reclamante non contesta sostanzialmente i fatti, ma li individua in un’ottica buonista, sostenendo che il proprio calciatore non aveva alcuna intenzione di ledere l’integrità fisica dell’arbitro il quale, al contatto, è indietreggiato per un riflesso condizionato e che in definitiva le offese, sia pure di cattivo gusto, non rappresenterebbero intimidazione o minaccia verso l’arbitro. La reclamante conclude per una riduzione della sanzione. Il D.G. nel supplemento di rapporto, fra l’altro ben circostanziato, conferma il primo documento redatto in merito alla gara. La C.D. respinge il reclamo. Occorre sottolineare che lo status di capitano della squadra comporta onori, ma soprattutto oneri. Lo stesso, quale referente dell’arbitro in campo, deve tenere un comportamento corretto e rispettoso della figura dell’arbitro e lo deve coadiuvare nel regolare svolgimento della gara sotto il profilo disciplinare. Pertanto ogni scriminante mossa nei confronti del tesserato a giustificazione del proprio comportamento deve essere intesa invece come una aggravante stante il ruolo ricoperto. I fatti non sono contestati e la versione dell’arbitro deve essere considerata prevalente nei confronti di quella fornita dalla reclamante. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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