COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 225/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Toscana Sport, avverso alla dichiarazione di inammissibilità del G.S. inerente al reclamo sulla regolarità della gara Firenze Ovest-Toscana Sport del 4/04/2003 ( C.U. n. 41 del 24/04/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 225/03-pv. Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Toscana Sport, avverso alla dichiarazione di inammissibilità del G.S. inerente al reclamo sulla regolarità della gara Firenze Ovest-Toscana Sport del 4/04/2003 ( C.U. n. 41 del 24/04/2003). Con rituale e tempestivo gravame la Associazione Sportiva Toscana Sport adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. dettagliata in epigrafe ed ancorata alla violazione dell’art. 24 co. VII° lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva per l’omesso deposito, prima dell’inizio della gara, della specifica riserva scritta. L’originario reclamo della Società, iterato innanzi a questa C.D., afferiva la presunta irregolarità della gara, ex art. 1 punto 9 del Regolamento di giuoco, per il mancato ancoraggio delle porte. All’udienza del 16/05/2003 la Società, a mezzo del vicepresidente assistito dal legale di fiducia, insisteva nelle richieste formulate nell’atto di impugnazione sostenendo l’avvenuto deposito preliminare della necessaria riserva scritta. La C.D. osserva che il citato art. 24 co. VII° lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva prevede due diversi modelli di reclamo a seconda che l’irregolarità intervenga durante lo svolgimento della competizione o in una fase precedente, imponendo, solo in quest’ultima ipotesi, l’onere della riserva scritta che deve essere presentata all’arbitro “prima dell’inizio della gara”. Non vi è dubbio inoltre che, nella fattispecie analizzata, il mancato ancoraggio delle porte fosse circostanza rilevabile e deducibile prima dell’incontro disputato dalle due squadre. La Società replicava che non era dato comprendere quali elementi avessero indotto il G.S. a ritenere la tardività della riserva asserendo invece la tempestiva consegna al D.G.. In effetti nel rapporto di gara si legge testualmente che “Veniva presentata una riserva scritta da parte dello Scandicci (rectius: Toscana Sport) per le porte in campo” senza specificazione del momento nel quale tale atto sarebbe stato consegnato nelle mani del D.G.. Deve comunque osservarsi che una attenta lettura del rapporto di gara consente di rilevare che al 28esimo del primo tempo il D.G. annotava l’allontanamento dell’allenatore dell’Associazione Sportiva Toscana Sport proseguendo, senza soluzione di continuità, nell’attestazione del deposito della riserva. Pertanto risulta di tutta evidenza che il deposito di tale riserva scritta fosse quantomeno successivo all’inizio dell’incontro in violazione dell’art. 24 co. VII° lett. b) a nulla rilevando l’eventuale tempestiva proposizione “verbale” della riserva stessa. L’arbitro infine, nel supplemento di gara, confermava la ricezione dell’atto solo al termine della partita con ciò dirimendo ogni e qualsiasi dubbio in ordine al momento della relativa presentazione. Nessuna censura può quindi essere mossa all corretta decisione del G.S.. P.Q.M. La C.D. dichiara inammissibile il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it