COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 229/03-cr. Reclamo della soc. Valdarno F.C avverso dec. Del G.S Regionale. Esito gara San Giusto Le Bagnese – Valdarno del 3.04.2003 ( non disputata) con esclusione della soc. Vldarno dal campionato per quarta rinuncia ( C.U 40 del 17.04.2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE 229/03-cr. Reclamo della soc. Valdarno F.C avverso dec. Del G.S Regionale. Esito gara San Giusto Le Bagnese – Valdarno del 3.04.2003 ( non disputata) con esclusione della soc. Vldarno dal campionato per quarta rinuncia ( C.U 40 del 17.04.2003 ) Il G.S Regionale , esaminato il rapporto dell’arbitro disegnato a dirigere la gara San Giusto – Valdarno del giorno 13 Aprile 2003 dal quale si evince come la soc. Valdarno non si fosse presentata , assumeva le seguenti decisioni 1)- Perdita della gara con il punteggio di 0/2 2)- esclusione della stessa soc. Valdarno dal campionato in corso in applicazione del disposto di cui all’art. 53 N.O.I.F Contro tale decisone la soc. Valdarno propone reclamo a questa Commissione chiedendone l’annullamento. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perche’ inoltrato oltre i termini Lo stesso e’ stato inoltrato al collegio il giorno 26 Aprile 2003 ed intendeva contestare una decisione pubblicata sul C.U 40 del 17 Aprile 2003 . Trattandosi della penultima gara del campionato femminile il reclamo era soggetto all’abbreviazione dei termini e doveva pervenire o essere depositato entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento del Giudice Sportivo sul C.U e cioe’ entro il giorno 20 Aprile così come previsto dalle norme emanate dalla F.I.G.C e pubblicate sul C.U 127/A della stessa F.I.G.C e riportate sul C.U 36 del Comitato Regionale Toscana. Sempre entro tale termine , doveva essere notificato il gravame alla soc. San Giusto quale controparte.P.Q.M La C.D , Dichiara il reclamo inammissibile ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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