COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI ( terza categoria) 214/03-Gc. Reclamo Presentato Dalla Pol. Bagno A Ripoli Avverso La Decisione Del G.S. Che Ha Squalificato Il Sig. Spanu Salvatorangelo Fino Al 31.12.2003. (C.U. N° 39 Del 09.04.2003.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI ( terza categoria) 214/03-Gc. Reclamo Presentato Dalla Pol. Bagno A Ripoli Avverso La Decisione Del G.S. Che Ha Squalificato Il Sig. Spanu Salvatorangelo Fino Al 31.12.2003. (C.U. N° 39 Del 09.04.2003. Il Giudice Sportivo squalificava il sig. Spanu Salvatorangelo poiché questi, espulso per doppia ammonizione, si avvicinava al D.G., lo offendeva e gli appoggiava la mano destra sul mento girandogli la testa senza procurare dolore. Veniva allontanato dal proprio capitano e nel contempo reiterava le offese.Il fatto accadeva nel corso della gara Pol. Sieci – Bagno a Ripoli del 02.04.2003.Con il reclamo proposto, la società asserisce la mancanza di ogni aggressività nelle intenzioni del tesserato, avendo posto in essere il gesto al fine di attirare l'attenzione.Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione nonché di audizione personale.Il D.G., al quale è stato richiesto un supplemento di rapporto, conferma, senza ulteriori particolari, quanto già descritto nel primo referto.All’odierna udienza il rappresentante della società conferma quanto già descritto nel reclamo, evidenziando nuovamente la mancanza assoluta di intento lesivo da parte del giocatore e richiamando altre decisioni degli organi di giustizia sportiva che per episodi – a suo avviso – più gravi, sono state comminate sanzioni di misura inferiore. Insiste per una congrua riduzione della squalifica.La Commissione ritiene di condividere solo parzialmente le motivazioni addotte in reclamo.Vero è, da una lettura degli atti, che nessun danno ha subito l’arbitro, e che il tesserato è stato prontamente allontanato dal suo capitano.Ritiene, però, che l’episodio non possa essere ricondotto ad un mero richiamo dell’attenzione del direttore di gara, esistendo altri metodi senz’altro più consoni per poterlo fare (e comunque sarebbe compito del capitano).Questo Collegio ritiene che il gesto sia più riconducibile ad un atto altamente provocatorio e irriguardoso nei confronti dell’arbitro piuttosto che ad un atto violento mirante a fare danni; ne consegue che vi è un margine per la riduzione della sanzione irrogata. P.Q.M.La Commissione Disciplinare in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al sig. Spanu Salvatorangelo al 02.10.2003. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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