COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL PROCURATORE FEDERALE 190/03-cc. Deferimento da parte della Procura Federale a carico dei tesserati dell’A.C. Arcobaleno che di seguito si indicano : – Baroni Alessandro – Neri Giulio – Meucci Andrea – Bacci Umberto – Anselmi Luca – Diridoni Emiliano – Viti Eplio, per violazione dell’art. 1 del C. di G.S. avendo posto in essere atti di violenza al termine della gara Arcobaleno – Vergine dei Pini disputata in data 14 aprile 2002 .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL PROCURATORE FEDERALE 190/03-cc. Deferimento da parte della Procura Federale a carico dei tesserati dell’A.C. Arcobaleno che di seguito si indicano : - Baroni Alessandro - Neri Giulio - Meucci Andrea - Bacci Umberto - Anselmi Luca - Diridoni Emiliano - Viti Eplio, per violazione dell’art. 1 del C. di G.S. avendo posto in essere atti di violenza al termine della gara Arcobaleno – Vergine dei Pini disputata in data 14 aprile 2002 . Viene altresì deferita, per la conseguente violazione dell’art. 9 c. 1 e 2 , la società A.C. Arcobaleno . Con provvedimento n° 992/79pf/ef/en la Procura federale ha deferito a questa Commissione i tesserati e la Società sopraindicati con singole motivazioni riportate nell’atto di contestazione e ritualmente portate a conoscenza delle parti interessate che venivano convocate per la data odierna . Al dibattimento risultano presenti, per la Procura Federale, l’avvocato Roberto Lombardi ed inoltre i tesserati Baroni, Neri, Bacci ,Anselmi, Diridoni, Viti nonché l’A.C.Arcobaleno, rappresentata dal Presidente pro tempore Antonio Furiani, tutti assistiti e difesi dall’Avv . Stefano Vischi . Difende il tesserato Meucci l’Avv Mancini. Il Presidente della C.D., riassunti i termini del deferimento, informa che è giunta ,da parte del tesserato Meucci memoria difensiva nonchè testimonianza in suo favore resa per iscritto da tre distinti soggetti . Il rappresentate della Procura si oppone alla acquisizione di detti atti perché essi non risultano contestualmente notificati all’organo federale : la Commissione si riserva di decidere sul punto . Il presidente della C.D. dà quindi la parola al sostituto Procuratore Federale il quale, afferma che l’esito delle indagini esperite dal competente organo indica che tutti i fatti ascritti ai tesserati risultano provati sia dalle parziali ammissioni rese all’U.I. dai tesserati dell’Arcobaleno,sia dalla negazione dell’evidenza che taluni di loro hanno effettuato nella stessa sede e chiede, in conseguenza di ciò, infliggersi, in relazione ai fatti singolarmente contestati con il capo di incolpazione, le seguenti sanzioni : - Baroni Alessandro, in considerazione della gravità dei fatti contestatigli, la squalifica fino al 29.2.2004 ; - Neri Giulio per l’addebito di offese, ingiurie, danni alle auto, lancio della maglia contro l’allenatore ospite squalifica al 31.12.2003 ; - Meucci Alessandro, medesima squalifica ; - Bacci Umberto , “ “ ; - Anselmi Luca , squalifica fino al 30.11.2003 ; - Diridoni Emiliano , la sanzione è richiesta fino al 30.10.2003 ; - Viti Elpio , tenuto conto della qualifica di allenatore la sanzione richiesta è la squalifica fino al 31.12.2003 ; alla Società per la conseguente responsabilità oggettiva chiede infliggersi l’ammenda di € 775.00 . Il presidente dà quindi la parola all’Avvocato Vischi, difensore dei tesserati indicati in premessa, il quale chiede potersi ascoltare il calciatore che rispondendo alle domande rivoltegli dal difensore stesso afferma di non essere responsabile di alcun gesto di violenza nei confronti della massaggiatrice della squadra avversaria, né ha constatato che altri ne abbiano compiuti : L’Avv.Vischi rileva quindi come il tutto abbia avuto inizio con un clamoroso gesto di antisportività compiuto dalla squadra avversaria la quale, anziché restituire palla all’A.C.Arcobaleno, allorché questa aveva deliberatamente calciato fuori il pallone per consentire di poter curare un calciatore della squadra avversaria, andava direttamente in goal . Afferma ancora il difensore sussistere delle incongruenze tra quanto risulta dalla denuncia fatta dalla A.C. Vergine dei Pini e le risultanze conseguite dall’U.I. e fra queste la circostanza che la massaggiatrice della società denunciante ha dichiarato al pronto soccorso,all’indomani della gara di essere stata colpita da “ persona sconosciuta “ mentre al momento di sottoscrivere la denuncia , un mese dopo, ha riconosciuto nel Baroni l’autore dell’atto di violenza. Sempre con riferimento a tale episodio si meraviglia che del fatto non si siano accorti i carabinieri presenti e, ancor più che la massaggiatrice di fronte al gesto violento non ne abbia attirato immediatamente la attenzione . Se questo è quanto doversi riferire al Baroni per quanto riguarda gli altri tesserati, il legale , nel richiamare il carattere di prova privilegiata che il rapporto di gara riveste, precisa che l’arbitro ha dichiarato su detto documento che a fine gara quasi tutti i titolari delle due squadre si lasciavano andare a strattonamenti vari, rivolgendosi reciprocamente offese, ma che dopo alcuni minuti la situazione ritornava del tutto normale, anche grazie all’intervento fattivo dei dirigenti delle due società : Da ciò deduce che al di là di quanto indicato dal D.G.null’altro è accaduto per cui conclude chiedendo la assoluzione di tutti gli incolpati : comunque nella denegata ipotesi che tale richiesta non venga accolta chiede comminarsi il minimo edittale delle sanzioni . Analoghe richieste vengono poste dall ‘Avvocato Mancini nell’interesse del calciatore Andrea Meucci il quale, essendo stato espulso a due minuti dalla fine, al momento dei fatti descritti si trovava negli spogliatoi : da ciò la necessità di procedere alla identificazione certa dei protagonisti posto che i fatti si siano svolti nei modi indicati . Contesta ancora la metodologia del riconoscimento rilevando il lasso di tempo trascorso tra gli episodi e la denuncia e ritiene impossibile collegare le fisionomie dei calciatori, già usciti dallo spogliatoio dopo la doccia con i numeri delle maglie indossate sul campo . Per ciò che si riferisce ai danni alle auto si chiede come ciò possa essere avvenuto stante la presenza dei carabinieri e perché gli autori debbono essere necessariamente i tesserati e non il folto gruppo di tifosi presenti come risulta dalle dichiarazioni rese all’U.I. . Nel richiedere come sopra detto la assoluzione per il suo assistito ( o il minimo della sanzione ) il difensore conclude affermando che i modesti fatti avvenuti risultano descritti in modo pesante . Interviene in replica l’Avvocato Lombardi , quale Sostituto Procuratore, per confermare che la identificazione del Baroni è stata effettuata sia dal Barsanti che dalla stessa Sighieri e che la sussistenza dell’atto di violenza è dimostrata dal referto medico allegato agli atti. Rileva ancora come la situazione si presentasse seria se i dirigenti delle due squadre hanno deciso di chiamare una pattuglia preveniente da altra località oltre i due carabinieri già presenti . Quest’ultima affermazione viene contestata da entrambi i difensori che dichiarano che gli unici presenti erano i carabinieri chiamati dalle società . Il Collegio in considerazione della complessità del caso trattiene il fascicolo per la decisione. Sciolta la riserva la C.D. si pronuncia preliminarmente sulla ammissibilità della prova testimoniale e della memoria prodotta dal calciatore Meucci ed opposta dal procuratore Federale . A tal fine ritiene inammissibile la prova testimoniale perchè essa è del tutto estranea ai procedimenti disciplinari potendovisi fare ricorso, per espresso disposto normativo, unicamente nei procedimenti per illecito sportivo . Per quanto riguarda la memoria la presenza del calciatore e del suo difensore di fiducia rende del tutto inutile l’esame. sulla eventuale sua ammissibilità . Relativamente ai fatti denunciati è fuor di dubbio che qualcosa di sanzionabile disciplinarmente è accaduto dopo il rientro dell’arbitro negli spogliatoi. Infatti dalla lettura rapporto arbitrale appare evidente che tra i calciatori delle due squadre si siano verificati degli incidente consistenti in vari spintonamenti ed offese al momento del rientro degli spogliatoi. La successiva dichiarazione da parte dei difensori della società denunciante che al momento dell’uscita dall’arbitro per lasciare l’impianto la situazione era tornata regolare, per cui nulla di quanto dedotto dagli atti è accaduta, non appare idonea a far ritenere che effettivamente nulla sia accaduto,dovendosi considerare che il tempo impiegato dal D.G: a dismettere la divisa, fare la doccia, rivestirsi ed uscire, appare più che sufficiente a porre in essere, se non tutti e con le modalità indicate, i fatti qui contestati . Parimenti, se nulla fosse accaduto, non si comprende per quale motivo i dirigenti di entrambe le società siano stati indotti a chiamare la forza pubblica apparentemente assente dal terreno di giuoco come risulta dal rapporto arbitrale ( “…non erano presenti uomini in divisa …”) . Accertato quindi che il comportamento dei tesserati, al di fuori del controllo del D.G: è passibile di sanzione , diviene necessario esaminare e confrontare la posizione di ciascuno degli incolpati . Baroni Alessandro : dopo aver offeso ed ingiuriato la massaggiatrice della squadra avversaria , mentre questa si portava verso la propria autovettura , la colpiva con un calcio che veniva repertato il giorno successivo alla gara con prognosi di gg. 7 . Se per quanto concerne le offese e le ingiurie rivolte alla tesserata esse risultano concordanti dalle dichiarazioni rese dai soggetti chiamati dal collaboratore dell’U.I., altrettanta certezza non sussiste a proposito dell’atto di violenza . Anche a non volere considerare le argomentazioni a difesa è determinante la diagnosi rilasciata dall’ente ospedaliero indicante l’accertamento di una “ distorsione alla caviglia Sx “ . Tale diagnosi è infatti incompatibile con la descrizione fatta sia dalla diretta interessata che dal teste Barsanti che concordemente parlano di “ un calcio sferrato “ . Appare che tale colpo, che sembra anche assistito da una notevole forza dinamica, non possa causare una distorsione quanto un ematoma con o senza abrasione a seconda del tipo di calzatura e delle modalità di impatto . In ordine a tale capo di incolpazione sussiste molto di più di un ragionevole dubbio che non può che giovare al tesserato . Neri Giulio : ammette in controtendenza con alcuni compagni di squadra sia la esistenza delle offese e delle ingiurie che le spinte che dichiara reciprocamente apportate . Esclude per quanto lo riguarda di aver prodotto danni alle auto : Per quest’ultimo aspetto e con riferimento a tutti i tesserati qualche dubbio sussiste sull’attribuire ai calciatori il danneggiamento sia per la presenza dei carabinieri che per l’assembramento di “ una cinquantina di tifosi, compresi giuocatori dell’Arcobaleno “ dinanzi lo spogliatoio e che “… mentre percorrevano il primo tratto di strada le autovetture su cui viaggiavano furono prese a calci ed ombrellate che causarono danni …” Ciò è quanto risulta dalle dichiarazioni rese dal Presidente dell’A.C.Vergine dei Pini all’U.I.. Meucci Andrea : il dichiarare che nulla è accaduto in sua presenza allorché egli ha preceduto i suoi compagni nell’uscita dallo spogliatoio contrasta in modo evidente con le dichiarazioni rese dal compagno di squadra Bacci Umberto , al quale viene accomunato nella denuncia, il quale ammette- ancorché parzialmente di aver rivolto “ qualche parola “ alla massaggiatrice, di avere rimproverato in modo veemente i calciatori avversari . Appare singolare alla Commissione come degli sputi con i quali i calciatori appena citati avrebbero attinto la massaggiatrice, nulla emerge in sede di indagine né gli stessi denuncianti, tra i quali la Segheri, tornano sull’argomento pur essendo l’episodio di particolare gravità . Anche tale fatto determina nel giudicante più di un dubbio in ordine a quanto risulta attribuito agli incolpati . Anselmi Luca : nega ogni addebito ma viene indicato tra coloro che hanno danneggiato le auto . Appare alla C. D. inverosimile che egli, non abbia visto ciò che i suoi compagni di squadra uscendo, come accade di norma, insieme dagli spogliatoi, invece hanno visto e dichiarato in sede di indagine per cui le sue dichiarazioni appaiono inattendibili . Analogo appare il comportamento del calciatore Diridoni Emiliano nei cui confronti valgono quindi le considerazioni fatte a proposito dell’Anselmi . Epio Viti : allenatore dell’A.C.Arcobaleno ammette che qualche bottiglietta di plastica possa essere stata lanciata verso le auto così come non esclude le offese rivolte all’allenatore avversario. L’esame delle contraddittorie dichiarazioni rese dagli incolpati non disgiunta né dalla affermazione del D:G. circa l’inizio di ciò che un incolpato definisce “ più che un tafferuglio “ ; il ricorso dei dirigenti di entrambe le squadre alla forza pubblica, nonché la denuncia, che appare solo parzialmente attendibile , depongono per la evidente necessità di un provvedimento disciplinare essendo del tutto inaccettabile quanto accaduto ancorché in reazione ad un comportamento antisportivo tenuto da una delle due squadre Ritiene a tal fine questo Giudice nel determinare la entità della sanzione di dovere, per equità, usare lo stesso criterio che userebbe nell’esaminare un rapporto di gara contenente le medesime infrazioni . P . Q . M . La C . D . delibera di infliggere le seguenti sanzioni : Baroni Alessandro, ritenuto non sufficientemente provato l’atto di violenza perpetrato a carico della massaggiatrice,la squalifica fino al 22 agosto 2003 . Neri Giulio, non risultando in modo assolutamente certo la sua partecipazione al danneggiamento delle auto cosa che sarebbe avvenuta, secondo la denuncia, alla presenza dei carabinieri che non sono intervenuti ,la squalifica è comminata fino al 22 agosto 2003 . Meucci Andrea, la sua posizione appare leggermente più attenuata rispetto ai compagni di squadra con conseguente squalifica da scontarsi fino al 22 luglio 2003 . Bacci Umberto, anche in questo caso la sanzione viene stabilita fino al 22 agosto 2003 dovendosi ridurre il suo comportamento alle offese ed ingiurie reiteratamente rivolte a tesserati avversari . Anselmi Luca, la squalifica è inflitta fino al 22 luglio c.a. mancando anche in questo caso la certezza circa il lancio delle bottiglie di plastica . Diridoni Emiliano, le contestazioni che gli si possono muovere sono le stesse relative all’Anselmi, anche in questo caso la sanzione è inflitta fino al 22 . luglio dell’anno in corso . Viti Epio, tenuto conto della qualifica di allenatore nonchè delle ammissioni parziali la squalifica viene comminata fino 22 settembre 2003 . A. C. Arcobaleno, il non aver evitato o prevenuto tutti i fatti accaduti induce la Commissione ad accogliere integralmente la richiesta della Procura Federale determinando la sanzione pecuniaria in € 775,00 .
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