COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 46 del 23/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 49.- RECLAMO DELL’A.C. BORGO ALLA COLLINA AVVERSO REGOLARITA’ GARA SINALUNGA/BORGO ALLA COLLINA DEL 9 APRILE 2003 (6-4).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 46 del 23/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 49.- RECLAMO DELL'A.C. BORGO ALLA COLLINA AVVERSO REGOLARITA' GARA SINALUNGA/BORGO ALLA COLLINA DEL 9 APRILE 2003 (6-4). Il Giudice Sportivo, letta la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Toscana pubblicata sul Com.Uff. n.45 del 22 maggio 2003 per cui si deve necessariamente esaminare nel merito il reclamo avanzato dall'A.C. Borgo alla Collina; -considerato quindi che, la doglianza contenuta nell'atto di impugnazione, sfrondata da ogni inammissibilita' per decisione dell'Organo di secondo grado, e' fondata, poiche' la semplice lettura del referto offre la prova della irregolarita' della disputa della gara per la mancata osservanza da parte dell'arbitro delle formalita' predisposte affinche' le gare si svolgano nel pieno rispetto dei regolamenti, previa l'eliminazione di tutte le irregolarita' che potrebbero inficiarle; -rilevato che infatti l'arbitro, accertato che le porte non erano saldamente fissate al suolo durante il gioco come previsto dalla 1' Regola del giuoco n.9, avrebbe dovuto imporre alla societa' ospitante per l' eliminzione dell'irregolarita' un termine che non doveva superare il termine massimo di attesa; -ritenuto che in ogni caso lo stesso non avrebbe dovuto far proseguire la gara, perche' soltanto allo scadere del termine prefissato sorgeva la responsabilita' della societa' ospitante, la quale non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara rendeva impossibile la prosecuzione della partita, sia nel caso che il suo comportamento fosse dovuto a volontarieta' sia che fosse imputabile anche solo a titolo di colpa; -ribadito il principio consolidato per cui e' proprio il trascorrere del tempo prefissato che offre la prova della responsabilita' della societa'; -considerato quindi che la gara, essendo stata disputata in modo irregolare, debba essere ripetuta; Tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.C. Borgo alla Collina di Castel di San Niccolo' (Arezzo), dispone la ripetizione della gara surriportata. Ordina venga restituita la tassa di reclamo.
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