COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 230/03-pv. Oggetto: Reclamo in proprio dei giocatori del G. S. Castiglionese avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai giocatori Poli Roberto fino al 24/02/2004 e Maccarucci Alessio fino al 30/12/2003 (C.U. n. 39 del 30/04/2003).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 230/03-pv. Oggetto: Reclamo in proprio dei giocatori del G. S. Castiglionese avverso alle squalifiche inflitte dal G.S. ai giocatori Poli Roberto fino al 24/02/2004 e Maccarucci Alessio fino al 30/12/2003 (C.U. n. 39 del 30/04/2003). Il G.S. motivava le sanzioni applicate ai due calciatori ancorandole al comportamento violento, offensivo ed intimidatorio tenuto nel corso della competizione disputatasi in data 15/04/2003 tra le Società G.S. Sauro e G.S. Castiglionese:per Poli Roberto “A fine gara, al rientro negli spogliatoi, si faceva incontro al D.G. con fare minaccioso, impedendogli di camminare e colpendolo al torace con il palmo della mano destra con moderata violenza tanto comunque da arrestarne il cammino; il gesto provocava lieve e momentaneo dolore al D.G. il quale veniva colpito all’altezza della tasca sinistra ove si trovava il taccuino che veniva schiacciato contro il torace; in tale fase pronunciava ripetutamente frasi offensive e minacciose verso il citato D.G.Successivamente, nell’area degli spogliatoi, unitamente ad altri calciatori, partecipava ad un furioso diverbio fatto di comportamenti offensivi e minacciosi, durante i quali teneva condotta violenta verso l’allenatore avversario spingendolo ripetutamente.Più tardi, nel momento in cui il D.G. lasciava l’impianto sportivo accompagnato dalla forza pubblica, reiterava, unitamente ad altri calciatori della propria squadra, il comportamento offensivo e minaccioso accompagnato da ironici applausi”;per Maccarucci Alessio “A fine gara, al rientro negli spogliatoi, si avvicinava al D.G. urlando frasi minacciose ed in tale circostanza lanciava a terra con violenza, da circa tre metri di distanza in direzione del D.G., una bottiglia di plastica contenente acqua, che, rimbalzando al suolo, colpiva il D.G. stesso al ginocchio sinistro provocando momentaneo acuto dolore.Successivamente, nell’area degli spogliatoi, unitamente ad altri calciatori, partecipava ad un furioso diverbio fatto di comportamenti offensivi e minacciosi, durante i quali lanciava una bottiglia di plastica vuota che colpiva alla testa l’allenatore avversario.Più tardi, nel momento in cui il D.G. lasciava l’impianto sportivo accompagnato dalla forza pubblica, reiterava, unitamente ad altri calciatori della propria squadra, il comportamento offensivo e minaccioso accompagnato da ironici applausi”.Ricorrono in proprio i due calciatori non smentendo in alcun modo i fatti descritti ma eccependo una mancanza di proporzionalità nell’irrogazione delle sanzioni comminate anche con riferimento alle condotte illecite poste in essere da altri calciatori nel medesimo incontro e chiedendone pertanto una congrua riduzione . Osserva la C.D. che il G.S. ha provveduto a dettagliare, anche con riferimento a quanto specificatamente contenuto nel referto arbitrale, entrambe le condotte antisportive dei due giocatori le quali, sia in ragione della pluralità delle azioni lesive poste in essere che del lasso temporale nel quale sono state iterate, vanno ad inserirsi in modo puntuale in quei principi di proporzionalità ed adeguatezza da sempre adottati dalla Giustizia Sportiva. Le sanzioni applicate dal G.S. ai due calciatori risultano pertanto, anche in relazione alle decisioni adottate nei confronti di altri giocatori nello stesso incontro, assolutamente corrette ed adeguate. P.Q.M. La C.D. respinge entrambi i reclami e dispone l’addebito della relative tasse.
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