COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 119/03-rg. DEFERIMENTO DI .: — Lombardini Alessandro – Presidente della S.C. Firenze Sud — Littman Jacob – calciatore della S.C. Firenze Sud S.C. FIRENZE SUD

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 47 del 29/5/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 119/03-rg. DEFERIMENTO DI .: -- Lombardini Alessandro – Presidente della S.C. Firenze Sud -- Littman Jacob – calciatore della S.C. Firenze Sud S.C. FIRENZE SUD Recepiti gli atti del Presidente della C.R. Toscana , il Presidente della Commissione Disciplinare disponeva il deferimento del dirigente e del calciatore in oggetto per la violazione di cui all’art. 1 C.G.S., per aver sottoscritto un atto dove si dichiarava che il calciatore in questione non era mai stato affiliato a Federazione estera. Dichiarazione risultata mendace, come indicato dall’Ufficio Tesseramenti. Inoltre veniva deferita la società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al Presidente ,ex art.2 comma 4 CGS. In data 21-02-03 questa C.D. , preso atto della richiesta del legale del calciatore, rinviava a nuovo ruolo il procedimento ,disponendo una nuova convocazione delle parti. Rinviati dinanzi questa Commissione Disciplinare per la trattazione del caso, in data 23-05-03 si è presentato il solo Presidente della S.C. Firenze Sud sig. Lombardi Alessandro che, preliminarmente, ,deposita il fax della Federazione Tedesca dal quale si evince che il calciatore in questione dal 31-12-96 non ha più giocato con la federazione tedesca. Il Presidente aggiunge di aver sottoscritto l’atto in contestazione rimettendosi a quanto dichiarato dal calciatore. Dagli atti in possesso di questa C.D. appare confermato la responsabilità dei soggetti in causa . La non eccessiva gravità dei fatti addebitati consente l’adozione di una sanzione che appare equo determinare in mesi due per il Presidente della S.C. Firenze Sud . Per la squalifica di mesi sei al calciatore in quanto soggetto maggiormente responsabile del mendacio acclarato. Per quanto concerne infine la responsabilità della società appare congrua l’applicazione di una ammenda pari a 60 uro. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità di tutti gli incolpati in ordine alle contestazioni sopra richiamate.
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