COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 50 del 13/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE D – PLAY OFF 50.-RECLAMO DELL’A.S. CENTRO STORICO SANTA MARIA A MONTE AVVERSO REGOLARITA’ GARA NUOVA BIEMME/CENTRO STORICO SANTA MARIA A MONTE DEL 30/5/2 003 (5-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 50 del 13/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO CALCIO A CINQUE D - PLAY OFF 50.-RECLAMO DELL'A.S. CENTRO STORICO SANTA MARIA A MONTE AVVERSO REGOLARITA' GARA NUOVA BIEMME/CENTRO STORICO SANTA MARIA A MONTE DEL 30/5/2 003 (5-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.48 del 5.6.2003; -l'A.S. Centro Storico Santa Maria a Monte, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la regolarita' della gara indicata in epigrafe. Il reclamo e' inammissibile ai sensi dell'art.24 n.3 C.G.S. in quanto non risultano pervenuti i motivi di reclamo che dovevano giungere entro il terzo giorno successivo alla data di effettuazione della gara (Co m. Uff. n.127/A - F.I.G.C. Roma - Abbreviazione dei termini procedurali). Per questi motivi il G.S. dichiara inammissibile ai sensi dell'art.24 n.3 C.G.S., per mancato invio delle motivazioni dopo il preannuncio, il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Centro Storico Santa Maria a Monte ed ordina incamerarsi la tassa.
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