COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 231/03-sa Impugnazione della FLORENCE Sporting Club avverso la squalifica del giocatore Sig. NOCENTINI Lorenzo inflitta dal G.S. Provinciale di Firenze per mesi sette, fino al 3 dicembre 2003 ( Com. Uff. n. 43 del 7 maggio 2003 ).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003
Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
231/03-sa Impugnazione della FLORENCE Sporting Club avverso la squalifica del giocatore Sig. NOCENTINI Lorenzo inflitta dal G.S. Provinciale di Firenze per mesi sette, fino al 3 dicembre 2003 ( Com. Uff. n. 43 del 7 maggio 2003 ).
Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio giocatore, Sig. NOCENTINI Lorenzo, che il G.S. provinciale aveva così motivato: “Espulso per avere spinto il D.G. in modo non violento facendolo indietreggiare di circa un metro, alla notifica del provvedimento disciplinare teneva comportamento irriguardoso nei confronti del medesimo D.G. ”-
Deduceva la reclamante che il tesserato non aveva avuto comportamento irriguardoso verso l’arbitro e che probabilmente neppure vi era stata la spinta verso lo stesso, essendosi il giocatore recato alla presenza dell’Arbitro solo per chiedere spiegazioni dopo che aveva subito un determinato fallo non adeguatamente apprezzato dal direttore di gara.
L’arbitro chiaramente aveva descritto, nel rapporto, l’accaduto: “…a gioco in svolgimento, correva verso di me e con le mani mi spingeva la petto, in modo non violento, facendomi indietreggiare di circa un metro ed urlava ‘non lo vedi è fallo ’. Alla notifica del provvedimento, mi stringeva la mano e, con fare palesemente ironico, mi diceva ‘complimenti’…”.-
Osserva questa CD – posta la fede privilegiata che le Carte Federali attribuiscono alla versione arbitrale ove discordante dalla tesi difensiva (peraltro molto garbatamente esposta, e pur non escludendo questa il reale verificarsi dei fatti, in quanto non esattamente percepiti) – che la condotta del giocatore è certamente riconducibile ad una pur modesta espressione di aggressività materiale verso l’arbitro, caratterizzata da una corsa intenzionale del LORENZINI, seguita da una spinta al petto “a mani aperte”, che lo stesso arbitro qualifica “non violenta”, evidentemente intendendo che la forza impressa contro di lui era di non significativa portata, da ciò derivando solo un modesto arretramento del suo corpo (appunto: un metro) ed alcuna conseguenza lesiva, con assenza di percezione dolorifica. Anche l’atteggiamento successivo alla espulsione appare non consono né rispettoso dell’arbitro e, pertanto, correttamente valutata come irriguardosa.
Tuttavia ritiene il Collegio – tenuti presenti fatti e decisioni similari – che per la natura e tipologia della spinta e delle frasi come sopra riportate, la stessa non debba essere valutata in termini di particolare gravità e che pertanto la sanzione, come inflitta dal GS, può essere congruamente ridotta.
La sanzione che appare proporzionata al caso di specie deve stabilirsi in mesi quattro.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore NOCENTINI Lorenzo fino al 3 settembre 2003 ( anziché fino al 3 dicembre 2003 come stabilito dal primo giudice) e dispone restituirsi la relativa tassa.
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