COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 232/03-rg. Deferimento del Presidente dell’Atletico Carrara dei Marmi per violazione dell’art.1comma1 del C.G.S. e della società medesima per violazione dell’art.2 comma 4 G.G.S. Con atto di contestazione il Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente di questo Comitato Toscano del 13-05-03,disponeva il deferimento del Presidente dell’Atletico Carrara dei Marmi e della società medesima per rispondere : – il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. – la seconda per rispondere della violazione dell’art.2 comma 4 C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 51 del 19/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE C.R.TOSCANA 232/03-rg. Deferimento del Presidente dell’Atletico Carrara dei Marmi per violazione dell’art.1comma1 del C.G.S. e della società medesima per violazione dell’art.2 comma 4 G.G.S. Con atto di contestazione il Presidente della Commissione Disciplinare, recepito l’atto del Presidente di questo Comitato Toscano del 13-05-03,disponeva il deferimento del Presidente dell’Atletico Carrara dei Marmi e della società medesima per rispondere : - il primo della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S. - la seconda per rispondere della violazione dell’art.2 comma 4 C.G.S. Rinviato davanti a questa C.D. per la trattazione del caso il sig. Frediani Giovanni ,pur regolarmente convocato, non si presentava. I deferimenti in oggetto si riferiscono a quanto accaduto in occasione della gara del campionato juniores Provinciale Atletico Carrara-Fivizzano del 5-4-03. In quella occasione il D.G. rilevava che al n.2 della distinta, presentata dall’Atletico Carrara, figurava un certo Bonaldi Andrea, la cui foto però non corrispondeva alla persona presente alla chiama fatta dallo stesso D.G. prima dell’inizio della gara. Nel supplemento di rapporto l’arbitro afferma che, per meglio controllare il documento di riconoscimento del calciatore Bonaldi,rientrava negli spogliatoi e resosi conto che la foto contenuta nel documento era piuttosto recente, chiamava il calciatore iscritto sulla lista con il n.2.Quest’ultimo ammetteva di non chiamarsi Bonaldi Andrea e, scusandosi, usciva rapidamente dagli spogliatoi. In merito alla sussistenza degli addebiti l’esame del supplemento di rapporto consente di ritenere provato che nella gara in questione il giocatore schierato con il n.2 non era in realtà Bonaldi Andrea, così come indicato nella lista presentata al D.G. Tale mancata corrispondenza emerge dal raffronto effettuato dal D.G. tra la foto riportata sul cartellino e la persona che aveva di fronte a sé, falsamente indicata come Bonaldi Andrea. Il fatto appare abbastanza grave anche se parzialmente mitigato dal fatto che la reale identificazione del calciatore è avvenuta prima dell’inizio della gara. Emerge comunque un comportamento quantomeno omissivo da parte del presidente della società per non aver vigilato sull’attività del proprio dirigente accompagnatore. P.Q.M. Dichiara la responsabilità del sig.Frediani Giovanni quale Presidente della società Atletico Carrara e della società medesima in ordine alle contestazioni di cui all’oggetto e applica al primo l’inibizione per mesi sei e alla seconda una ammenda di euro 500,00.
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