COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 238/239-pv- Oggetto: Reclamo dell’A.S. Figline avverso all’ammenda di € 1500 e reclamo del giocatore Becattini Marco avverso alla squalifica per tre giornate (C.U. n. 44 del 15/05/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2002 – 2003 Comunicato Ufficiale N. 53 del 30/6/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 238/239-pv- Oggetto: Reclamo dell’A.S. Figline avverso all’ammenda di € 1500 e reclamo del giocatore Becattini Marco avverso alla squalifica per tre giornate (C.U. n. 44 del 15/05/2003) Preliminarmente Entrambi i reclami si riferiscono a fatti avvenuti durante la partita disputatasi in data 11/05/2003 tra la A.S. Figline e A.C. Lanciotto e pertanto la C.D., in considerazione della identità temporale e logistica degli avvenimenti sanzionati dal G.S., provvede alla riunione dei due distinti procedimenti.Il G.S. motivava così i provvedimenti.Per la Società A.S. Figline : “Per avere, a fine gara, aperto i cancelli di accesso al recinto di gioco così consentendo a numerosi propri sostenitori di accedervi e causando grave situazione di pericolo per l’incolumità degli ufficiali di gara. In tale frangente un sostenitore colpiva con una testata un calciatore ospite provocandogli una ferita con copiosa perdita di sangue (Art. 11 c/1 – 3 C.G.S.).Per rissa tra propri sostenitori e tesserati non identificati.”Per Becattini Marco: “ Espulso per aver rivolto ad un A.A. frase irriguardosa, a fine gara colpiva con calci un sostenitore avversario a terra”.Nell’impugnazione la società, ascoltata personalmente a mezzo di un suo delegato in data 27/06/2003, lamenta, pur ammettendo completamente i fatti, l’eccessività della sanzione anche in relazione alla tensione della gara ed alla perfetta buonafede del Dirigente che, al solo fine di consentire ai ragazzi del settore giovanile di recuperare le maglie dei giocatori, provvedeva incautamente all’apertura di un cancello rapidamente richiuso.Il giocatore Becattini Marco, anch’esso ascoltato personalmente nella stessa udienza, contesta nel reclamo, pur ammettendo di essersi inopinatamente alzato dalla propria panchina e di avere avuto un comportamento aggressivo ed oltraggioso nei confronti dell’assistente del D.G., di aver mai colpito un qualunque sostenitore della squadra avversaria.Ad avviso di questa C.D. solo il reclamo della società merita parziale accoglimento.Le controdeduzioni fornite dal D.G. confortano completamente quanto già contenuto nel rapporto di gara, peraltro non contestato dalla Società, e provvedono a dettagliare tutti gli avvenimenti già portati all’attenzione del G.S. La C.D., pur rilevando sia che il rapporto arbitrale (dotato per espressa disposizione delle Carte Federali di fede privilegiata), il supplemento e le dichiarazioni rese confortano senza alcun ombra di dubbio sia la sussistenza degli episodi contestati che la loro rispettiva attribuibilità alla Società reclamante ed al giocatore Becattini Marco, sia che il supplemento arbitrale rigetta di fatto le eccezioni formulate da quest’ultimo, deve tuttavia constatare l’indubbia correttezza e lealtà espressa dall’A.S. Figline consistita nell’ammissione di tutti i fatti contenuti nel Comunicato Ufficiale e nella dimostrazione di una reale resipiscenza dell’intero collettivo.In ragione di tale comportamento processuale la C.D. ritiene che la relativa sanzione possa essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo della Società A.S. Figline e riduce l’ammenda comminata di € 1500 alla somma di € 1200, disponendo la restituzione della relativa tassa. Rigetta il reclamo del calciatore Becattini Marco e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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