COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA RECLAMO DELL’U.S. SAN QUIRICO AVVERSO REGOLARITA’ GARA MANCIANO/SAN QUIRICO DEL 14.9.2003 (0-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA RECLAMO DELL'U.S. SAN QUIRICO AVVERSO REGOLARITA' GARA MANCIANO/SAN QUIRICO DEL 14.9.2003 (0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.11 del 18.9.2003; -l'U.S. San Quirico propone reclamo a questo Giudice Sportivo in ordine alla gara Manciano/San Quirico disputata per la Coppa Toscana di 1 Categoria, il 14 settembre 2003 e terminata con la vittoria della squadra ospite con il punteggio di 0-1. Deduce la reclamante che l'U.S. Manciano aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Bacheca Luca in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per una giornata di gara nella Coppa Toscana e non aveva scontato tale squalifica nella stagione in cui era stata irrogata in quanto la societa' di appartenenza non si era qualificata nelle fasi successive del torneo. L'U.S. San Quirico chiede, pertanto, che in applicazione dell'art.12 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, le venga assegnata la vittoria a tavolino nella suddetta gara. Il reclamo e' fondato. Ai sensi dell'art. 14, comma 10, n.1 del Codice di Giustizia Sportiva, le squalifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni. Il principio vale quindi anche per la Coppa Toscana. Pertanto la squalifica inerente a gare di tale torneo, non scontata nella stagione sportiva in cui e' stata inflitta, si riporta alla successiva stagione sportiva e, in base alla disposizione ora riportata, deve essere scontata nella stessa Coppa Toscana. Il calciatore Bacheca Luca non ha quindi scontato la squalifica ed era pertanto in posizione irregolare nella gara disputata il 14 settembre 2003. Il reclamo dell'U.S. San Quirico, pertanto, deve essere accolto e deve infliggersi all'U.S. Manciano la punizione sportiva della perdita della gara ora indicata, in applicazione dell'art.12, comma 1, del Codice di giustizia Sportiva. La tassa di reclamo non deve essere addebitata alla reclamante. Per questi motivi il G.S., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'U.S. San Quirico di San Quirico (Grosseto), infligge all'U .S. Manciano la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara. Squalifica per UNA giornata ulteriore di Coppa il calciatore Bacheca Luca, inibisce sino al 24.10.2003 il Dirigente accompagnatore ufficiale Sig.Materozzi Enrico, infligge all'U.S. Manciano l'ammenda di Euro 150,00. Dispone non addebitarsi la tassa.
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