COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – ATTIVITA’ AMATORIALE 005/04-cr. Reclamo della A.S Medici Reggio Calabria avverso dec. Del G.S Provinciale di Grosseto . Squalifica DI STEFANO Pasquale fino al 09.09.2003 – FATTA Angelo fino al 23.07.2003 – NAIM Giuseppe fino al 09.10.2003 – MASCIOLI Giuseppe fino al 09.10.2003 – CROCE’ Francesco fino al 09.07.2006 – LAMBERTI Giovanni fino al 09.07.2005 ( C.U 2 del 09 Luglio 2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 12 del 25/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - ATTIVITA’ AMATORIALE 005/04-cr. Reclamo della A.S Medici Reggio Calabria avverso dec. Del G.S Provinciale di Grosseto . Squalifica DI STEFANO Pasquale fino al 09.09.2003 – FATTA Angelo fino al 23.07.2003 – NAIM Giuseppe fino al 09.10.2003 – MASCIOLI Giuseppe fino al 09.10.2003 – CROCE’ Francesco fino al 09.07.2006 – LAMBERTI Giovanni fino al 09.07.2005 ( C.U 2 del 09 Luglio 2003) con atto del 17.07.2003 , erroneamente inviato al Comitato provinciale di Grosseto e pervenuto alla Commissione Disciplinare , in data 16.09.2003 , L’associazione Sportiva Medici Reggio Calabria , contesta le decisioni assunte dal G.S provinciale di Grosseto , chiamato a pronunciarsi su fatti accaduti durante la gara A.S Medici Reggio Calabria - A.C Medici Fiorentini valida quale Finale del Sesto Campionato Nazionale di calcio Medici , disputata a Follonica il 27.06.2003. La reclamante , pur non fornendo utili e concreti elementi , chiede l’annullamento ed in ipotesi , una drastica riduzione delle sanzioni comminate in primo grado ed in epigrafe riportate. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 17 comma 8 Codice di Giustizia Sportiva Il gravame , risulta sottoscritto dal Dott. NAIM Giuseppe , nella sua qualita’ di responsabile della societa’ reclamante ed in nome e per conto della stessa malgrado , risultasse squalificato fino al 9 Ottobre 2003. La sottoscrizione e’ requisito essenziale e necessario per la validita’ del reclamo , il quale , se ne e’ privo, ovvero (il che e’ lo stesso) se e’ munito di sottoscrizione inefficace , e’ da considerare “ tanquam non esset “ con l’ovvia conseguenza che da esso non possono derivare gli effetti giuridici che gli sono propri. P.Q.M La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della relativa tassa da richiedersi a cura del C.R.Toscana .
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