COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 13 del 2/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo – COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL’A.S. ORCIATICO AVVERSO REGOLARITA’ GARA PALAZZI/ORCIATICO DEL 21.9.2003 (1-0).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 13 del 2/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Decisioni del Giudice Sportivo - COPPA TOSCANA 2 CATEGORIA RECLAMO DELL'A.S. ORCIATICO AVVERSO REGOLARITA' GARA PALAZZI/ORCIATICO DEL 21.9.2003 (1-0). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.12 del 25.9.2003; -l'A.S. Orciatico propone reclamo a questo Giudice Sportivo in ordine alla gara Palazzi/Orciatico disputata per la Coppa Toscana di 2' categoria il 21 settembre 2003 e terminata con il risultato di 1-0. Deduce la reclamante che la societa' avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Tarchi Francesco in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per una giornata di gara, per recidivita' in ammonizioni, nella stagione sportiva 2002-2003, dopo l'ultima gara di Coppa Toscana e non aveva ancora scontato tale squalifica nella nuova stagione sportiva avendo preso parte anche alla gara del 14 settembre 2003 disputata dalla Pol Palazzi. Il reclamo proposto dall'A.S. Orciatico e' fondato. L'art. 17 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squlifica si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione. Per il comma 6 dello stesso art. 17 la sanzione che non sia stata scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata nella stagione successiva. Il calciatore Tarchi che non ha scontato nella stagione sportiva 2002-2003 la squalifica inflittagli in Coppa Toscana avrebbe dovuto scontare tale squalifica nella prima giornata della stessa manifestazione. Il calciatore Tarchi, pertanto, squalificato in Coppa Toscana, era in posizione irregolare nella gara del 21 settembre 2003. Un calciatore, deve rammentarsi, e' in posizione irregolare fino a che non sconta la squalifica. Per questi motivi il G.S., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S. Orciatico di Orciatico (Pisa), infligge alla Pol.Palazzi la punizione sportiva di perdita per 0-3 della suindicata gara. Squalifica per UNA giornata ulteriore di Coppa il calciatore Tarchi Francesco, inibisce sino al 1.11.2003 il Dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Gani Andrea. Infligge inoltre alla Pol. Palazzi l'ammenda di Euro 150,00. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it