COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 14 del 9/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 007/04-pv.Oggetto: Reclamo dell’allenatore Stefano Alari avverso alla inibizione a svolgere ogni attività fino al 3/11/2003 (C.U. n. 11 del 18/09/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 14 del 9/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA 007/04-pv.Oggetto: Reclamo dell’allenatore Stefano Alari avverso alla inibizione a svolgere ogni attività fino al 3/11/2003 (C.U. n. 11 del 18/09/2003) Il G.S. motivava così la sanzione inflitta all’allenatore Stefano Alari nel corso della competizione disputata in data 13/09/03 tra la Società Albor Grassina e la società Bagno a Ripoli : “Allontanato per vivaci proteste, dopo la notifica rivolgeva al D.G. frase offensiva”. Ricorreva personalmente l’allenatore lamentando l’inesistenza di qualsiasi comportamento offensivo e negando di avere mai pronunziato alcune le frasi contenute nel rapporto arbitrale. All’udienza del 3/10/2003 il Sig. Alari compariva personalmente confermando quanto indicato nel reclamo comunque ammettendo di avere rivolto al D.G. qualche frase ironica semplicemente per richiamare l’attenzione dello stesso sulla incolumità dei propri calciatori fatti oggetto di numerosi falli di giuoco. Sottolineando la fede privilegiata di cui gode il rapporto arbitrale questa C.D. deve comunque osservare che le espressioni riportate all’interno dello stesso, pur lievemente lesive della “auctoritas” di cui è munito il D.G. e pur in considerazione del necessario aggravamento della sanzione dovuto al ruolo ricoperto dal Sig. Alari, non appaiono oggettivamente dotate di quella carica di offensività tale da confortare pienamente l’inibizione comminata. Appare dunque corretto che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo e riduce l’inibizione inflitta all’allenatore Stefano Alari a svolgere ogni attività fino al 20/10/2003 anziché fino al 3/11/2003. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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