COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 14 del 9/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – TORNEO 005/04.gc- Reclamo Presentato Dalla S.S.C. Castelfiorentino Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato: Fusi Federico Fino Al 25.09.2003; Russo Fabio Fino Al 25.09.2003; Squillace Matteo Fino Al 25.09.2003; Cecchi Maurizio Fino Al 30.09.2003; Ardizzone Andrea Fino Al 15.10.2003; Latini Andrea Dino Al 04.01.2004; Che Ha Inibito Il Sig. Spini Rino Fino Al 20.10.2003; Che Ha Comminato L’ammenda Di € 140,00 Alla Societa’. (C.U. N° 8 Del 04.09.2003.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 14 del 9/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - TORNEO 005/04.gc- Reclamo Presentato Dalla S.S.C. Castelfiorentino Avverso La Decisione Del G.S. Regionale Che Ha Squalificato: Fusi Federico Fino Al 25.09.2003; Russo Fabio Fino Al 25.09.2003; Squillace Matteo Fino Al 25.09.2003; Cecchi Maurizio Fino Al 30.09.2003; Ardizzone Andrea Fino Al 15.10.2003; Latini Andrea Dino Al 04.01.2004; Che Ha Inibito Il Sig. Spini Rino Fino Al 20.10.2003; Che Ha Comminato L’ammenda Di € 140,00 Alla Societa’. (C.U. N° 8 Del 04.09.2003.) Il Giudice Sportivo Regionale comminava le sanzioni sportive in epigrafe con le seguenti motivazioni: Fusi Roberto, Russo Fabio, Squillace Matteo: per offese e minacce al D.G. a fine gara. Cecchi Maurizio, poiché espulso per aver spinto a terra un calciatore avversario, a fine gara offendeva e minacciava il D.G.. Ardizzone Andrea, in quanto lanciava addosso al D.G. la propria maglietta assumendo quindi atteggiamento minaccioso verso lo stesso, e a fine gara offendeva e minacciava l’arbitro. Latini Andrea, in quanto espulso per aver offeso e minacciato il D.G., a fine gara spingeva in modo non violento l’arbitro con una mano al petto mentre nel contempo gli rivolgeva nuove frasi ingiuriose ed intimidatorie. Il dirigente Spini Rino veniva inibito poiché entrava indebitamente in campo ed offendeva il D.G. La società era sanzionata con la citata ammenda per aver consentito a persona estranea l’accesso al recinto di gioco a fine gara. In tale frangente l’estraneo offendeva e minacciava il D.G. cercando di penetrare nello spogliatoio riservato all’arbitro. Gli episodi contestati accadevano nel corso della gara del torneo Festa dello Sport Castelfiorentino – San Sovino tenutasi a Colle Val d’Elsa il 16.6.2003. Propone, quindi, reclamo la Società Sportiva Calcio Castelfiorentino, richiedendo una sostanziale revisione delle sanzioni. Si difende la reclamante sostenendo, per quanto riguarda il Latini Andrea, che in seguito alla concitazione generale e la calca che si era formata davanti all’arbitro, con conseguenti urti e spinte fra giocatori, il Latini, trovandosi davanti al D.G., perdeva l’equilibrio finendo addosso all’arbitro, appoggiando la mano aperta più in un gesto istintivo di protezione che di offesa. Per quanto riguarda gli altri calciatori e il dirigente, sostiene che sia stato difficoltoso per il D.G. identificare con certezza assoluta i tesserati. In merito all’ammenda, la reclamante sostiene di non essere responsabile per la sorveglianza, spettando questa alla società organizzatrice del torneo. Nello specifico la società tace sull’episodio contestato all’Ardizzone Andrea. Alla luce della documentazione in atti, la C.D. ritiene che la richiesta della società non possa essere accolta. Nell’evidenziare alla reclamante che sono state irrogate sanzioni a tempo e non a giornate, il referto arbitrale appare assolutamente chiaro nel descrivere gli episodi, riferire testualmente le frasi proferite, e preciso nell’indicare come il D.G. ha riconosciuto i singoli tesserati. In particolare, quanto asserito dal Castelfiorentino non è suffragato da alcun altro elemento. In relazione all’ammenda, il Castelfiorentino rimane comunque squadra ospitante e pertanto è ad essa che necessariamente deve farsi riferimento per gli episodi contestati. Acclarati i fatti, rimane da decidere sull’entità delle sanzioni irrogate. A questo proposito la Commissione rileva che queste appaiano eque e ben calibrate con il tenore delle parole proferite dai giocatori e con i gesti compiuti, nonché con il clima che si era venuto a creare, ben desumibile dal rapporto di gara. In relazione alla squalifica dell’Ardizzone Andrea – si è già detto come la società taccia su questo punto – il Collegio rileva il particolare disprezzo insito nel gesto, il che non lascia margine per una riduzione della sanzione. Sulla squalifica al Latini, questa appare congrua tenuto conto che non vi sono state conseguenze. Parimenti equa appare l’ammenda comminata alla società. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Ordina l’incameramento della relativa tassa.
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