COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA RECLAMO DELL’U.S. PELAGO AVVERSO REGOLARITA’ GARA GALLIANESE/PELAGO DEL 28.9.2003 (1-0).
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 15 del 16/10/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
RECLAMO DELL'U.S. PELAGO AVVERSO REGOLARITA' GARA GALLIANESE/PELAGO DEL 28.9.2003 (1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.13 del 2.10.2003;
-avverso la regolarita' di svolgimento della gara, interpone reclamo l 'U.S. Pelago facendo presente che dall'inizio del s.t. della gara sostenitori della Gallianese avevano lanciato oggetti contro il proprio portiere e che, nonostante l'intervento dei dirigenti locali, il lancio di oggetti in campo era proseguito tanto da provocare la decisione del l'arbitro di ordinare l'inversione delle due squadre in campo. Chiede quindi la reclamante ritenersi responsabile, di quanto accaduto, la societa' ospitante.
Il reclamo e' infondato e deve essere respinto. Va affrontato, in via preliminare, il problema della regolarita' della gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 C.G.S.: accertamento rimesso anche d'ufficio al Giudice Sportivo (art.24 commi 2,3,5 lettera a) C.G.S.). La questione si pone in primo luogo in rapporto alla condotta della tifoseria del la Gallianese. I fatti, come risultanti dai documenti ufficiali, non concretizzano l'ipotesi dell'art. 12, 1' comma, cioe' di situazioni decisamente influenti sul regolare svolgimento della gara. Per costante orientamento della giurisprudenza, fatti idonei ad alterare in modo apprezzabile l'andamento della partita sono solamente quelli che abbiano inciso in modo sostanziale sulla fisionomia caratteristica della competizione, sovvertendone i connotati essenziali e provocando insanabili squilibri fra le compagini interessate (C.A.F. 18/11/1987, C.U. 15/C). Il carattere straordinario di una decisione disciplinare che modifichi il risultato conseguito sul campo e' stato, in coerenza con tale interpretazione, piu' volte ribadito (C.A.F. 23/11/1988, C.U. 18/C; 13/4/ 1983, C.U. 27/C). Alla luce di tali principi, che costituiscono corretta applicazione della norma contenuta nell'art.12 cit., la condotta de i sostenitori locali non ha assunto caratteri tali da alterare le condizioni essenziali per la regolarita' dell'incontro. Ferma restando la responsabilita' oggettiva della Societa', il lancio di oggetti da part e dei tifosi della Gallianese non ha cagionato conseguenze lesive per nessuna persona in campo o sugli spalti. Infatti il portiere del Pelago, oggetto dei lanci, ha portato a termine regolarmente il giuoco. Non sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare una non regolarita ' della partita a causa della condotta dei tifosi, dovendo il Giudice valutare a quel fine solo i fatti come concretamente realizzati, e non potendo dar rilievo alla mera eventualita' di una progressione di atti violenti, fondatamente temuta ad un certo punto della gara, ma per fortuna non avvenuta. Il problema della regolarita' dell'incontro va, poi, esaminato anche alla luce del 4' comma dell'art.12 C.G.S., avendo l'Arbitro disposto, nei minuti finali del secondo tempo, una inversione delle squadre in campo, certamente non prevista dalla Regola 8 di Giuoco. Occorre stabilire, come esige il citato 4' comma, se ed in quale misura una circostanza del genere abbia avuto nel caso concreto influenza sulla regolarita' della gara. Ancora una volta va ribadito, in coerenza con lo spirito dell'ordinamento sportivo che tende a salvaguardare il risultato conseguito sul campo quale esito del confronto agonistico, il carattere di eccezionalita' della fattispecie prevista dall'art. 12, 4' comma C.G.S.. Tale eccezionalita' e' stata, d'altronde, piu' volte sottolineata dalla giurisprudenza (C.A.F. 21/12/1988, C.U. 13/C ; 3/2/1982, C.U. 18/C), che ha escluso, in applicazione di detto criterio, l'irregolarita' dell'incontro pur in presenza di fatti non rispondenti allo schema fisiologico di svolgimento di una partita: presenza in campo di un calciatore in piu' (C.A.F. 25/2/1988, C.U. 23/C; 4/5/19 83, C.U. 30/C) indebita protrazione nella durata dell'incontro (C.A.F. 27/2/1985, C.U. 18/C; 18/2/1987 cit.); ingiustificata non ammissione in campo di allenatore e massaggiatore (C.A.F. 3/2/1982, C.U. 18/C). Del pari, quando il fatto potenzialmente lesivo della regolarita' della gara e' consistito in una errata decisione arbitrale, si e' affermato che l'errore tecnico, quando non piu' insindacabile, non e' di per se ' sufficiente ad invalidare la partita, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del giuoco (C.A.F. 10/5/1990, C.U. 32/C). Cosi' inquadrato il problema, si deve constatare che l'inversione disposta dall'Arbitro (frutto di un'interpretazione certamente praeter legem, ma non contra legem della Regola 8, fondata su un'estensione analogica di quanto previsto dalla Regola 6 in materia di inversione degli Assistenti dell'Arbitro per tutela della loro incolumita'), non ha concretamente influito sul regolare andamento della gara. Infatti, da quel momento sono cessate le intemperanze della tifoseria; il giuoco non ha piu' subito interruzioni; nessuno dei protagonisti in campo ha piu' corso quei rischi per la propria incolumita', che si erano invece conretizzati -in danno del portiere ospite- nel secondo tempo; il mutamento della posizione in campo non ha avuto contraccolpi negativi, di alcun genere, sul rendimento dei calciatori, nemmeno a livello psicologico, visto che il proprio capitano aveva dato assenso alla decisione arbitrale, senza manifestare nel prosieguo della gara alcuna protesta al riguardo. In conclusione, la deroga all'applicazione della Regola 8, avvenuta in un contesto di potenziale pericolo per l'incolumita' di un calciatore e quindi anche di rischio per l'ordinato successivo svolgimento dell'incontro, non ha affatto provocato, nel caso concreto, quel sovvertimento delle condizioni di normale andamento del giuoco che, solo, puo' fondare una dichiarazione di non regolarita' dell'incontro. Per i motivi sopra esposti il G.S. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Pelago di Pelago (Firenze) ed omologa il risultato conseguito dalle squadre in campo, con il punteggio di 1-0. Dispone incamerarsi la tassa.
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