COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S Chiantigiana avverso l’esito della gara Chiantigiana – Radicondoli del 28.09.2003 valida per il campionato di seconda categoria . ( risultato 0 – 0)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S Chiantigiana avverso l’esito della gara Chiantigiana – Radicondoli del 28.09.2003 valida per il campionato di seconda categoria . ( risultato 0 – 0) Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore LEONE Giorgio , schierato dalla soc. Radicondoli malgrado a suo carico fosse pendente una squalifica riferibile alla decorsa stagione sportiva , la A.S Chiantigiana chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. A) Codice di Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto la soc. Radicondoli malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. Il calciatore LEONE , nella decorsa stagione sportiva , a seguito di espulsione nella Coppa Toscana di Terza Categoria , venne squalificato ( C.U 48 del 05.06.2003 ) . La squalifica non fu scontata nella stagione 2002/2003 ( vedasi allegato al C.U 7 del 28.08.2003 ) e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva secondo quanto stabilito dalla prima parte dell’art. 17 comma 6 C.G.S. La sanzione cosi’ espressa , il calciatore non poteva scontarla nella squadra e nel campionato in cui era stata irrogata secondo quanto stabilito dalla prima parte dell’art.17 comma 3 C.G.S , in quanto la A.S Radicondoli , nell’attuale stagione sportiva , non partecipa alla Coppa Toscana di Terza Categoria, pertanto la stessa doveva essere scontata nella prima gara dell’attuale campionato , quella appunto oggetto di contenzioso . L’avervi partecipato inficia il risultato sul campo che va quindi rivisto secondo quanto stabilito dal C.G.S. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. A) C.G.S infligge alla A.S Radicondoli la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al calciatore Leone Giorgio UNA ulteriore giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore sig. Masi Massimo , la inibizione fino al 23 novembre 2003 ed alla societa’ l’ammenda pari a 50 Euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it