COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della Polisportiva Avenza in relazione all’esito gara del 28/09/03 POLISPORTIVA AVENZA-A.C. STRETTOIA- valida per il campionato Regionale di seconda categoria.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della Polisportiva Avenza in relazione all’esito gara del 28/09/03 POLISPORTIVA AVENZA-A.C. STRETTOIA- valida per il campionato Regionale di seconda categoria. La società in oggetto con tempestivo reclamo chiede vedersi assegnare la vittoria dell’incontro in oggetto. Il reclamo verte sulla posizione del calciatore Tonetti Francesco tesserato per la A.C. STRETTOIA. Tale calciatore, secondo la reclamante, sarebbe stato oggetto di squalifica ,per una giornata, dopo la disputa dell’ultima gara del campionato scorso, stagione 2002/2003. Per tale motivo il tesserato in questione, pur avendo cambiato società di appartenenza, avrebbe dovuto scontare la squalifica maturata alla fine del campionato scorso nella prima giornata del campionato in corso. Niente ha controdedotto la società adita pur ritualmente avvisata Acquisito agli atti copia del C.U. n.42 del 2/5/03 la Commissione ha provveduto ad effettuare un controllo sulla posizione del tesserato in questione. Quest’ultimo risulta essere stato effettivamente squalificato per una giornata alla fine del campionato scorso(vedi C.U. n.7 del 28/8/03) e di non aver mai scontato la squalifica in questione. Pertanto pur avendo il calciatore Tonetti Francesco cambiato società di appartenenza relativamente alla stagione agonista in corso, la squalifica sopra indicata andava scontata alla prima giornata del campionato ,ex art.17 comma 6 C.G.S. P.Q.M. La C.D. accoglie il reclamo della Polisportiva Avenza ed infligge alla A.C. Strettoia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3.Infligge inoltre , al calciatore Tonetti Francesco , UNA ulteriore giornata di squalifica alla società l’ammenda pari a 50 EURO e al sig. Corrotti Sauro, quale dirigente accompagnatore, la inibizione di un mese. Ordina la restituzione della tassa reclamo
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