COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S. Comeana avverso la decisione con la quale il G.S.Regionale ha inibito ogni attività al tesserato Colicigno Pasqualino, fino al 25 / 12 / 2003, ed inflitto l’ammenda di € 82,00 alla Società . ( C.U. n.12 del 25/09/2003 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 16 del 23/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della A.S. Comeana avverso la decisione con la quale il G.S.Regionale ha inibito ogni attività al tesserato Colicigno Pasqualino, fino al 25 / 12 / 2003, ed inflitto l’ammenda di € 82,00 alla Società . ( C.U. n.12 del 25/09/2003 ) . Con l’atto di impugnazione indicato in epigrafe la A.S. Comeana contesta la decisione del G.S. sia in ordine alla inibizione che per quanto concerne la determinazione dell’ammenda chiedendone, in entrambi i casi, la riduzione . Le argomentazioni svolte a sostegno della richiesta si possono così sostanziare : a ) inibizione al tesserato . lo scavalcamento della rete di recinzione operata dal Colicigno era diretta ad una rapida uscita dal terreno per consentire una immediata ripresa del giuoco e le offese che nella circostanza hanno raggiunto l’arbitro provenivano da un gruppo di tifosi posti nei pressi, dato che il parterre dietro le panchine è separato dal terreno di giuoco da una rete di recinzione che ne consente lo utilizzo al pubblico. Circa le altre contestazioni mosse al tesserato la reclamante giustifica la presenza del calciatore negli spogliatoi dopo l’espulsione con la necessità di fare la doccia, mentre il supposto comportamento non regolamentare tenuto dalla tribuna è consistito in un continuo incitamento ai propri calciatori a mettere più impegno nella gara dettato dall’essere il Colicigno, nell’occasione , l’allenatore della squadra . b ) per quanto concerne l’ammenda la Società conferma che l’assistente di parte non indossava la tuta sociale ma contesta la presenza di persone estranee all’interno del recinto di giuoco dato che esse si trovavano si dietro le panchine ma all’esterno della recinzione la cui esistenza è stata gia’ sopra descritta. Esaminata la questione la C.D. osserva come l’arbitro nel supplemento di rapporto qui reso precisi con assoluta sicurezza come le offese fossero partite dal Colicigno, non da altri, e come questi sia stato da lui identificato, così come conferma il successivo comportamento tenuto dal tesserato medesimo una volta giunto in tribuna Le tesi difensive in proposito risultano quindi prive di fondamento . Diversi discorso è invece da farsi per l’ammenda. Assodato che, per stessa ammissione della reclamante, l’assistente di parte non ha indossato la tuta sociale, la contestazione circa la presenza di estranei nel recinto di giuoco appare insussistente visto che l’arbitro, sempre con il proprio supplemento, ha riconosciuto, contrariamente a quanto affermato sul rapporto di gara, “… che esse si trovavano al di là della rete di recinzione, fuori dal terreno di giuoco…” . Ciò premesso la C.D. ritiene che il reclamo possa essere accolto solo in parte e con esclusivo riferimento alla ammenda avendo l’arbitro, per il resto, confermato quanto già riportato sul rapporto di gara fatto, che costituisce a tutti gli effetti prova assoluta ( art.31, comma a/1 del C. di G.S. ) nei casi di provvedimenti disciplinari. P.Q .M. la C.D., in parziale accoglimento del reclamo, determina l’ammontare della ammenda in € 50,00 confermando per il resto la delibera impugnata . Dispone la restituzione della tassa di reclamo .
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