COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Polisportiva Luco avverso alla squalifica fino al 17/02/2004 del calciatore Visani Claudio (C.U. n. 13 del 2/10/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Polisportiva Luco avverso alla squalifica fino al 17/02/2004 del calciatore Visani Claudio (C.U. n. 13 del 2/10/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore in relazione ai comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 28/09/2003, tra la società ricorrente e la Sancascianese: “A seguito di una decisione del D.G. lo strattonava per un braccio e nel contempo lo offendeva. Alla notifica dell’espulsione lanciava il pallone in direzione dell’arbitro senza colpirlo rivolgendogli frase ingiuriosa”. Avverso tale decisione la Società Polisportiva Luco proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio tesserato sostenendo che: · il minimo contatto avvenuto tra il calciatore Visani ed il D.G. fosse esclusivamente dovuto al tentativo di richiamare l’attenzione dell’arbitro su un precedente episodio di giuoco senza che nel gesto fosse possibile ravisare alcuna volontà lesiva; · le frasi istintivamente profferite dal giocatore, in un momento di particolare agitazione, non sembrano attribuibili al Visani in ordine al loro contenuto, incompatibile con il carattere del calciatore; All’udienza del 24/10/2003 veniva sentito il Presidente della Società Polisportiva Luco il quale, riportandosi integralmente a quanto contenuto nel reclamo, pur ammettendo che il calciatore potesse aver pronunziato alcune frasi all’indirizzo del D.G. il cui contenuto offensivo non sarebbe stato effettivamente percepito dalla panchina, eccepiva che il pallone sarebbe stato consegnato (e non scagliato) all’arbitro mediante un lancio “a colombella”, e pertanto chiedeva alla C.D. una equa riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G., contattato per le vie brevi, provvedeva ad inviare alla C.D. un supplemento di gara dal quale si evidenziava che lo strattonamento era principalmente attribuibile al tentativo scomposto del calciatore di richiamare l’attenzione; veniva inoltre precisato che, come sostenuto dalla società ricorrente, il pallone non sarebbe stato scagliato bensì lanciato con una traiettoria “curva” tale da escludere qualsiasi possibilità di nocumento per l’arbitro. Il gesto quindi, sebbene totalmente ingiustificato ed accompagnato da improperi, deve essere inquadrato all’interno di un generico ambito di dileggio e di profonda irriverenza piuttosto che in un panorama di aggressività come poteva apparire in una prima ricostruzione. Nessun pregio infine può essere attribuito alle posizione difensive inerenti la pronuncia delle parole dettagliate dal D.G. nel rapporto di gara anche con riferimento a quanto evidenziato nel corso dell’udienza. In ordine a quanto emerso appare corretto che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Visani Claudio fino al 17/01/2004 anziché fino al 17/02/2004. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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