COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della U.S CAMPESE avverso esito gara Campese – Elba del 12.10.2003 valida per il campionato di seconda categoria. ( risultato 1- 1)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della U.S CAMPESE avverso esito gara Campese – Elba del 12.10.2003 valida per il campionato di seconda categoria. ( risultato 1- 1) Sostenendo la irregolare partecipazione alla gara del calciatore DEL SORBO Roberto , schierato dalla soc. Intercomunale Isola D’ Elba malgrado a suo carico fosse pendente una squalifica riferibile alla decorsa stagione sportiva , la U.S Campese chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. A) Codice di Giustizia Sportiva. Niente ha controdedotto la Intercomunale Isola D’Elba malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto per le considerazioni che seguono. Il calciatore Del Sorbo , nella decorsa stagione sportiva , mentre partecipava al campionato Regionale Juniores , venne squalificato per somma di ammonizioni ( C.U 40 del 17.04.2003 ) . La squalifica non fu scontata nella stagione 2002/2003 ( vedasi allegato al C.U 7 del 28.08.2003 ) e pertanto doveva essere scontata nell’attuale stagione sportiva secondo quanto stabilito dalla prima parte dell’art. 17 comma 6 C.G.S. La sanzione cosi’ espressa , il calciatore non poteva scontarla nella squadra e nel campionato in cui era stata irrogata secondo quanto stabilito dalla prima parte dell’art.17 comma 3 C.G.S , in quanto la sua eta’ ( nato il 14.09.83 ) , non gli permette di rientrare nella categoria Juniores ed inoltre la squadra per cui e’ tesserato ( intercomunale Isola D’Elba ) , non partecipa al campionato Juniores Regionale, pertanto la stessa doveva essere scontata nella prima gara dell’attuale campionato . Cio’ non e’ avvenuto perche’ il calciatore e’ sceso regolarmente in campo nella gara disputata contro la A.S Piombino il 28.09.2003 e nella gara Elba – Vada del 05.10.2003 (vedasi in proposito dec. della C.D 015/04-cr di cui al C.U 16 del 23.10.2003) pertanto la sua partecipazione alla gara in oggetto (terza di Campionato) era irregolare. P.Q.M La C.D accoglie il reclamo ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. A) C.G.S infligge alla Intercomunale Isola D’Elba la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3. Inoltre infligge al calciatore Del Sorbo Roberto UNA ulteriore giornata di squalifica , al dirigente accompagnatore sig. BALESTRINI Graziano , la inibizione di un mese (da scontarsi al termine della sanzione ricevuta con il C.U 16) ed alla societa’ l’ammenda pari a 50 Euro. Ordina la restituzione della tassa versata.
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