COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI ( Terza categoria) Reclamo della U.S Audax avverso dec. G.S Provinciale di Firenze. Squalifica DI NOBILE Marco fino al 09.01.2004. (C.U 11 del 24.09.2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 17 del 30/10/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare COPPA CONTARINI ( Terza categoria) Reclamo della U.S Audax avverso dec. G.S Provinciale di Firenze. Squalifica DI NOBILE Marco fino al 09.01.2004. (C.U 11 del 24.09.2003) Con atto indirizzato al Comitato Provinciale di Firenze , alla Cortese attenzione del Giudice Sportivo e dei suoi Sostituti nonche’ del rappresentante A.I.A presso tale Organo , la U.S Audax si presume voglia reclamare avverso la squalifica del proprio calciatore Di Nobile Marco e quindi contro una decisione assunta dal predetto Giudice Sportivo chiamato a pronunciarsi in merito alla gara Audax – S.Agata del 20.09.2003 valida per la Coppa Contarini di terza categoria. Nel caso che occupa il condizionale e’ d’obbligo atteso che sono state disattese tutte le elementari norme in tema di presentazione dei reclami. Con il combinato disposto degli art.li 25 e 40 Codice Giustizia Sportiva viene stabilito come avverso alle decisioni dei Giudici Sportivi debba essere fatto ricorso alla Commissione Disciplinare (e non gia’ allo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento ) ma , se questo poteva essere superato stante la costante giurisprudenza in tema di convertibilita’ degli atti , cio’ non puo’ dirsi per quanto riguarda l’inoltro . Quello recapitato alla Commissione Disciplinare in data 22 ottobre u.s , altro non e’ che un semplice foglio che difetta dei requisiti richiesti dall’art 34 comma 7 Codice Giustizia Sportiva che nell’indicare varie possibilita’ di trasmissione precisa….(omissis)….a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi…..(omissis). P.Q.M La C.D , in applicazione del combinato disposto dell’art. 29 commi 5 e 7 C.G.S , dichiara il reclamo inammissibile ordinando nel contempo il trattenimento della tassa relativa.
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