COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Reclamo della soc. Cecchi DLF avverso esito gara Cecchi DLF – Sestoese del 17.10.2003 valida per il campionato di calcio a cinque serie C1 (risultato 2 – 2 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE Reclamo della soc. Cecchi DLF avverso esito gara Cecchi DLF – Sestoese del 17.10.2003 valida per il campionato di calcio a cinque serie C1 (risultato 2 – 2 ) La soc. Cecchi DLF con articolato reclamo , chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett. A) Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana in relazione alle gare di campionato della serie C/1 in tema di impiego di giocatori giovani ( in distinta almeno due nati dal 01 gennaio 1982 in poi ) e pubblicato sul C.U 7 del 28.08.2003. La reclamante per affermare quanto sopradetto , contesta la partecipazione alla gara del calciatore MIRCI Daniele nato il 25.05.1988 e quindi necessitato dell’attestato di maturita’ agonistica previsto dall’art. 34 NOIF , in mancanza del quale il suddetto , non avrebbe potuto partecipare poiche’ “calciatore giovane”., pertanto, essendo lo stesso uno dei due calciatori nati dopo il 01.01.1982 indicati in lista , la regolarita’ della gara viene meno. Invia proprie controdeduzioni la soc. Sestoese ma le stesse non possono trovare ingresso in quanto non firmate ed in contrasto con quanto previsto dall’art. 29 comma 7 Codice di Giustizia Sportiva ( mancato invio alla controparte). Nel merito il reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Osserva il collegio come non sia necessario accedere alle Norme procedurali particolari stabilite dal Comitato Regionale Toscana per decretare la validita’ della gara atteso che gia’ la norma statutaria ( art. 12 comma 5 lett. C) indica chiaramente come la punizione sportiva della perdita della gara e’ inflitta alla societa’…..” che viola le disposizioni di cui agli art.li 34 e 34 bis delle NOIF.” . Gli accertamenti effettuati a cura della Segreteria di questa C.D., presso l'Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana, hanno permesso di stabilire che il calciatore Mirci Daniele é stato impiegato ( nelle gare di calcio a cinque l'inserimento in lista equivale a partecipazione ) prima di aver ottenuto l'attestato di maturità agonistica, rilasciato solo in data 28/10/2003 . La norma di cui all'art. 34 delle NOIF, stante la sua lapidaria chiarezza, non è suscettibile di alcuna interpretazione ed essa avrebbe dovuto essere ben conosciuta dalla Società Sestoese. Ciascuna società ha il dovere di conoscere ed applicare la norma in relazione alle situazioni che via via si presentano e nessun parere rilasciato da organi o persone esterne alla Società, ancorchè nell'ambito federale, riveste valenza alcuna . PQM La Commissione Disciplinare in applicazione del disposto di cui all’art 12 comma 5 lett. C) infligge Alla soc. Sestoese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 . Inoltre infligge al sig. Ciappelli Simone , quale accompagnatore ufficiale la inibizione fino al 13 Dicembre 2003 ed alla societa' l’ammenda pari a 150,00 € .
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