COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Associazione Sportiva Rontese avverso alla squalifica fino al 16/02/2004 del calciatore Landi Leonardo (C.U. n. 15 del 16/10/2003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Associazione Sportiva Rontese avverso alla squalifica fino al 16/02/2004 del calciatore Landi Leonardo (C.U. n. 15 del 16/10/2003) Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore in relazione ai comportamenti tenuti durante l’incontro disputatosi, in data 12/10/2003, tra la società ricorrente e la A.C. Laterina: “Per essere corso dietro al D.G. spingendolo con irruenza in avanti”. Avverso tale decisione l’Associazione Sportiva Rontese interponeva tempestivo e rituale reclamo nell’interesse del proprio giocatore sostenendo che la spinta lamentata dal D.G. nel suo rapporto di gara fosse dovuta all’irruenza dell’assistente arbitrale della società impugnante. Il Sig. Aspi infatti, nel corso della gara de quo, avrebbe abbandonato, in seguito ad una decisione contestata, la propria posizione di giuoco per cercare di colpire l’arbitro ma, nel tentativo di raggiungere quest’ultimo che si trovava letteralmente accerchiato dai giocatori della Rontese, avrebbe spinto il calciatore Landi Leonardo il quale, per l’urto ricevuto, sarebbe andato a collidere con il D.G.. All’udienza del 7/11/2003 veniva sentito il Sig. Andreani Luigi, delegato della società reclamante, il quale, riportandosi integralmente a quanto contenuto nel reclamo, precisava che l’intera vicenda si era svolta alle spalle del D.G. che non avrebbe mai potuto osservare la dinamica del fatto avendo avvertito solo la spinta finale e pertanto concludeva chiedendo alla C.D. una equa riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo merita parziale accoglimento. Il D.G. provvedeva ad inviare alla C.D. un supplemento di gara nel quale, in modo parzialmente confuso - attribuendo infatti il gol del 49esimo del secondo tempo alla società Laterina anziché alla Rontese e scambiando il nome di Landi Leonardo con quello di Landi Francesco, altro calciatore presente sul campo (circostanze entrambi smentite dall’originario rapporto) - e soffermandosi su elementi accessori non oggetto di reclamo, non contestava in modo efficace gli assunti difensivi limitandosi a rappresentare di avere avvertito una “energica spinta da dietro a due mani”. Appare quindi logico dedurre che la dinamica affermata dalla Società Rontese corrisponda a verità con ciò non esimendo in modo completo il Landi da una forma di corresponsabilità nell’accaduto. Il Landi infatti, il quale non rivestiva all’epoca dei fatti la qualifica di capitano - unico soggetto legittimato ad avvicinarsi al D.G. per le eventuali contestazioni -, si trovava, senza alcuna giustificazione, alle spalle dell’arbitro, talmente a ridosso del D.G. che appare inverosimile ritenere che un’eventuale urto da dietro gli avrebbe lasciato il tempo di appoggiare non una, bensì entrambe le mani sulla schiena dello stesso. Le stesse affermazioni dalla società reclamante inducono invece a ritenere una forma di corresponsabilità tra il Landi e l’assistente arbitrale nell’indubbio evento della spinta al D.G.; la ricostruzione dell’accaduto non sembra però ad oggi, anche in conformità a quanto contenuto nel supplemento arbitrale, caratterizzata da quella intenzionalità che invece emergeva nella prima ricostruzione. In ordine a quanto emerso appare corretto che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere parimenti ridimensionata. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Landi Leonardo fino al 16/12/2003 anziché fino al 16/02/2004. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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