COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della U.S Vicchio avverso esito gara Vicchio – Ideal Club Incisa del 19.10.2003 valida per il campionato di prima categoria (risultato 0 – 2)
COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004
Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Reclamo della U.S Vicchio avverso esito gara Vicchio – Ideal Club Incisa del 19.10.2003 valida per il campionato di prima categoria (risultato 0 – 2)
Rilevata la partecipazione alla gara in oggetto indicata , del calciatore MORANDI Andrea , schierato dalla soc. Incisa malgrado non tesserato , la U.S Vicchio chiede vedersi assegnare vinto l’incontro secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lett.a) Codice di Giustizia Sportiva.
Niente ha controdedotto la Ideal Club Incisa malgrado ritualmente avvisata in ossequio a quanto espressamente stabilito all’art. 42 comma 6 Codice di Giustizia Sportiva cosi’ come modificato con provvedimento pubblicato sul C.U 70/a Lega Naziondale Dilettanti del 05.09.2003 e reso noto con pubblicazione sul C.U 11 del Comitato Regionale Toscana in data 18.09.2003 ).
Il reclamo , correttamente formulato nel rispetto dei termini formali stabiliti , e’ fondato e merita di essere accolto.
Il calciatore Morandi Andrea nato il 07.05.1980 e’ sceso in campo con il n° 9 nella gara oggetto di contenzioso , schierato dalla soc. Ideal Club Incisa malgrado tesserato per la soc. S.S Resco Reggello come espressamente indicato dall’Ufficio Tesseramenti del C.R.Toscana .
P.Q.M
La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo presentato dalla U.S Vicchio ed in applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. A) infligge alla soc. Ideal Club Incisa la punizione sportiva della perdita dell’incontro con il punteggio di 0/3 . Inoltre infligge al Calciatore MORANDI Andrea UNA giornata di squalifica , al sig. Bacciatti Paolo , accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 13 Dicembre 2003 ed alla societa’ l’ammenda pari a 100.00 € . Ordina la restituzione della tassa versata.
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