COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Presentato Dall’a.C. Barberino Del Mugello Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Pieri Giuliano Fino Al 16.04.2004.(C.U. N° 15 Del 16.10.2003.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE Reclamo Presentato Dall’a.C. Barberino Del Mugello Avverso La Decisione Del Giudice Sportivo Regionale Che Ha Squalificato Il Sig. Pieri Giuliano Fino Al 16.04.2004.(C.U. N° 15 Del 16.10.2003.) Il Giudice Sportivo Regionale squalificava il tesserato Pieri Giuliano – massaggiatore - fino al 16 aprile 2004 poiché questi, allontanato per aver offeso la terna, mentre si allontanava reiterava le offese e quindi, con un gesto di stizza, lanciava verso un A.A. una busta di ghiaccio che passava a circa 50 cm dalla spalla destra dell’Ufficiale di gara. I fatti accadevano nel corso dell’incontro Barberino del Mugello / San Piero a Sieve del giorno 12.10.2003. Con il reclamo proposto, la società sportiva richiede una mitigazione della sanzione inflitta. Nel confermare sostanzialmente le offese da parte del Pieri, la reclamante nega ogni volontarietà di colpire l’A.A. con la busta del ghiaccio, la quale – sostiene sempre il Barberino – sarebbe accidentalmente uscita dalla borsa che il massaggiatore aveva lanciato verso la panchina. La società conclude con la richiesta di audizione del Pieri, circostanza, questa, non ammissibile non essendo consentita dalle Carte Federali l’audizione del terzo non reclamante, come già evidenziato più volte da questo Collegio. Nel supplemento di rapporto richiesto al D.G., questi conferma quanto già risultava dal primo referto, descrivendo i motivi che gli fanno ritenere assolutamente intenzionale il gesto del Pieri. La particolare tesi della società sulla dinamica dei fatti, quindi, non può essere accolta. Passando a valutare l’entità della sanzione comminata, appare del tutto evidente la gravità del gesto del Pieri, anche in funzione della qualifica da lui rivestita, e tenuto conto degli effetti che avrebbe potuto procurare qualora la busta di ghiaccio avesse colpito l’A.A. sul collo o sul viso. La decisione del Giudice Sportivo, pertanto, appare equa e ben calibrata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone l’incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it