COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo del sig. Degl’Innocenti Riccardo avverso la decisione del G.S. che lo squalificava fino al 23/01/04. C.U. n.16 del 23/10/03

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo del sig. Degl’Innocenti Riccardo avverso la decisione del G.S. che lo squalificava fino al 23/01/04. C.U. n.16 del 23/10/03 Il sig. Degl’Innocenti Riccardo,allenatore della Polisportiva TRO.CE.DO.,durante la gara con la A.S. GALLIANESE,valevole per il campionato dilettanti di II categoria,veniva espulso per aver protestato contro una decisione tecnica del D.G. e per averlo offeso ripetutamente entrando sul terreno di gioco. Inoltre,dopo essere uscito dal campo continuava a protestare e ad offendere l’arbitro in maniera plateale,tanto da ritardare la ripresa del gioco. Per tali motivi veniva squalificato fino al 23/01/04. Il tesserato in questione reclama in proprio,sostenendo di non aver offeso il D.G. ne contestato la decisione tecnica.Secondo il reclamante,poi,le frasi offensive addebitategli non erano rivolte all’arbitro ma in un caso ad un dirigente avversario e nell’altro ad un proprio giocatore. Inoltre il sig. Degl’Innocenti nega che il ritardo nel riprendere il gioco possa essergli imputato,essendo stato causato da un battibecco tra dirigenti delle due squadre che si trovavano nei pressi dell’uscita dal terreno di gioco. Il reclamante chiede,inoltre, di essere ascoltato. Nel supplemento di rapporto di gara l’arbitro conferma quanto già descritto nel referto di gara. Afferma che le proteste e le offese sono avvenute qualche istante dopo l’espulsione del capitano della Polisportiva TRO.CE.DO.,risultandone la diretta conseguenza.L’arbitro,inoltre,conferma che il ritardo nel riprendere il gioco è da imputarsi esclusivamente al reclamante che dopo essere stato espulso continuava a protestare ,stazionando per oltre 4 minuti in una zona del campo non consentita. In data 7/11/03 il sig. Degl’Innocenti compariva davanti a questa Commissione Disciplinare dove sostanzialmente confermava quanto già esposto in sede di reclamo. Questa C.D. esaminati gli atti ritiene conclamati i fatti ascritti al reclamante,tenuto conto della fede privilegiata da riconoscersi alla versione arbitrale.Ritiene altresì che i fatti ascritti al reclamante vadano considerati come un unico comportamento gravemete irriguardoso nei confronti del D.G. e per tale motivo valutati in termini di gravità in maniera lievemente inferiore rispetto a quanto deciso dal G.S. P.Q.M. Accoglie il reclamo,riduce la squalifica ,stabilendola fino al 23/12/03. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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