COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della U.S. Antella avverso la delibera con quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Fornari Andrea . ( C.U. n. 17 del 30.10.2003 ) .

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 19 del 13/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Reclamo della U.S. Antella avverso la delibera con quale il G.S. Regionale ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Fornari Andrea . ( C.U. n. 17 del 30.10.2003 ) . Il reclamo proposto, volto ad ottenere una riduzione della sanzione irrogata, conferma tutti i fatti che, indicati dal D.G. sul rapporto di gara, costituiscono la motivazione del provvedimento. In particolare la società ammette il proferimento della frase offensiva, definisce giusta la espulsione, giudica priva di educazione e di stile la protesta del calciatore, attribuendo quest’ultima alla prefigurazione della inevitabile sanzione e comunque ne giustifica il comportamento con il particolare stato d’animo dovuto all’infortunio subito che tra l’altro, costituisce il seguito di analogo episodio accaduto nella gara immediatamente precedente quella in esame. Rileva la C.D. come il reclamo, anziché contestare lo svolgimento dei fatti o l’entità della sanzione, sostanzialmente invochi unicamente la applicazione di attenuanti che non trovano alcuna collocazione nel vigente Codice di Giustizia Sportiva. Ciò premesso e rilevato che la sanzione è perfettamente attinente ai fatti contestati ( due giornate per le offese ed una per l’aggravante di essere il calciatore il capitano della propria formazione ) il reclamo non può essere accolto . P Q M la C.D. delibera di respingere il reclamo con il conseguente incameramento della tassa relativa .
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