COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Società U.S. Montignoso Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 . ( C.U. n.14 del 9 ottobre 2003 ).

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 21 del 27/11/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Reclamo della Società U.S. Montignoso Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.Regionale ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 . ( C.U. n.14 del 9 ottobre 2003 ). Con il provvedimento indicato in epigrafe il G.S.Regionale ha accolto il reclamo del G.S.Borgo a Mozzano infliggendo al Montignoso Calcio la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 per avere detta ultima società, violato, nel corso dell’incontro che ha visto opposte le rispettive squadre, il disposto dell’articolo 34 delle N.O.I.F. combinato con quanto indicato dalla L.N.D e pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R.T. n.1 del giorno 3 luglio 2003 in tema di utilizzo di giovani calciatori. In particolare la violazione è stata rilevata dal G.S., in sede di reclamo proposto in quella sede, dalla lettura del rapporto della gara con il quale l’arbitro indicava che le sostituzioni effettuate dal Montignoso erano avvenute al 20°, al 30° ed al 41° del secondo tempo. Per effetto dei primi due avvicendamenti, secondo l’atto introduttivo del contenzioso, il Montignoso aveva giocato, per il tempo trascorso tra il 20 ed il 30 della ripresa, privo della contemporanea presenza di due calciatori nati dopo il 1.1.1982 e di quello nato dopo il 1.1.1981, così come viene disposto dalla normativa che, indicata in premessa, costituisce la base della decisione di primo grado . Infatti il Montignoso, che aveva iniziato la gara includendo nella formazione inviata in campo i calciatori : Bonotti ( classe 1983 ) ; Papi ( 1984 ) ; Cherubini ( 1982 ), provvedeva a sostituire, al 20° del secondo tempo il Bonotti con De Angelis, nato nel 1981, per cui in quel momento veniva meno la contemporanea presenza dei tre calciatori aventi i requisiti richiesti dalla norma . Solo al 30° del medesimo tempo, sempre secondo il rapporto di gara, veniva ripristinata la regolarità della formazione in campo attraverso la seconda sostituzione effettuata con il calciatore Biagini ( 1985 ) che rilevava il n° 9, Ricci, nato nel 1977 . In tale situazione il G.S non poteva che assumere il provvedimento adottato essendo esso del tutto coerente ed in piena adesione con la normativa vigente . Il provvedimento del Primo Giudice veniva puntualmente e ritualmente impugnato dal Montignoso Calcio innanzi questa Commissione con la specifica motivazione che le due sostituzioni, indicate dal D.G. come avvenute rispettivamente al 20° ed al 30° del tempo, erano state in effetti attuate entrambe nello stesso momento, cioè al ventesimo minuto, per cui il numero dei fuori quota è rimasto immutato per tutto il corso della gara . Tale circostanza è stata integralmente confermata dal D.G. nel supplemento reso in questa sede con il quale egli ha dichiarato di essere incorso in un errore materiale nel trascrivere i dati dal taccuino al rapporto di gara confermando, quindi, che le sostituzioni erano avvenute, entrambe, al 20° minuto della ripresa. Stante la particolare delicatezza della vicenda e la sua importanza agli effetti della regolarità della gara questo Giudice riteneva di convocare l’arbitro per ulteriori chiarimenti e per rendersi conto di come l’errore si fosse verificato, circostanza questa avvenuta in data odierna . Il D.G, opportunamente interrogato, ha ribadito con assoluta sicurezza che le sostituzioni di cui si discute sono avvenute in contemporaneità e che l’errore da lui compiuto nel trascrivere i dati dal taccuino è derivato da tracce di una precedente annotazione non compiutamente cancellata . Sempre a seguito di una precisa domanda ha altresì ribadito che il giuoco è rimasto sospeso per tutta la durata del tempo necessario alle sostituzioni e che esso è ripreso solo ad annotazioni avvenute. Ha quindi precisato che la modifica di quanto indicato sul rapporto di gara è avvenuto a seguito di una lunga riflessione, maturata dopo aver letto il reclamo qui proposto ed aver ripercorso mentalmente i fatti accaduti . Il corretto riconoscimento effettuato dall’arbitro del proprio errore, con la ricostruzione dell’accaduto, determinano la Commissione a dover ripristinare il risultato acquisito sul campo per non essere mai venuto meno il presupposto normativo in materia di utilizzo dei giovani calciatori e quindi P.Q.M la C.D. accoglie il reclamo dell’U.S. Montignoso ripristinando il risultato acquisito sul campo : Montignoso - Borgo a Mozzano 2 a 1 . Dispone la restituzione della tassa relativa, ove versata .
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it