COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Reclamo U.S. Pontedera Avverso dec. G.S Regionale . Ammenda € 1.400,00 (C.U. N° 14 Del 9102003)

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 22 del 4/12/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA Reclamo U.S. Pontedera Avverso dec. G.S Regionale . Ammenda € 1.400,00 (C.U. N° 14 Del 9102003) Propone rituale reclamo la U.S. Pontedera avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Regionale con la seguente motivazione:”Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna. Per lancio di numerosi petardi verso un A.A. tre dei quali scoppiando in prossimità dell’ufficiale di gara gli procuravano forte dolore, bruciore e piccole escoriazioni. Per lancio di due sassi verso detto A.A. che veniva raggiunto all’altezza della schiena causandogli forte dolore perdurante per circa due minuti. Per nutrito lancio di sputi verso detto ufficiale di gara che veniva colpito al dorso e sui capelli. Recidiva”. La società reclamante con lunga ed articolata disamina chiede una riduzione della sanzione impugnata. Innanzitutto pone l’accento sulla eccessività della sanzione, contestando i fatti così come descritti nel rapporto, in particolare da un lato pone l’accento sul fattivo comportamento della società che nei giorni precedenti la gara, vista la rivalità tra le due tifoserie e la inadeguatezza dell’impianto di gioco, era intervenuta per sollecitare una collocazione che non permettesse lo stretto contatto degli opposti schieramenti. Pone altresì l’accento sulla improbabile possibilità che l’A.A. possa aver riconosciuto nella tifoseria del Pontedera quella che aveva effettuato il lancio dei petardi, degli sputi e dei sassi, posto che le due tifoserie erano separate da pochi agenti d’ordine pubblico ed a pochi metri l’una dall’altra entrambe hanno i colori granata, e posto che l’A.A. volgendo le spalle alla tribuna non avrebbe potuto distinguere quale delle opposte fazioni era stata l’autrice degli episodi contestati. Ribadisce come il lancio di fumogeni era invece effettuato da entrambe le tifoserie a scopo folcloristico senza alcun intento lesivo, contesta altresì che l’A.A. possa aver avuto le conseguenze descritte nel rapporto di gara, in quanto la gara si è conclusa regolarmente senza l’intervento di medici e senza alcuna sospensione da parte del D.G. per quanto accaduto al suo collaboratore. Tali difese venivano ribadite in sede di audizione personale all’udienza del 28113, nel corso della quale il rappresentante della società faceva presente che le forze dell’ordine presenti erano 17 carabinieri (e non 50 come riportato nel rapporto arbitrale) ed a tal proposito produceva una dichiarazione della stazione C.C. di Palaia. Non si negava comunque la recidività. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto esaminati gli atti decide di accogliere il reclamo. Per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, le argomentazioni difensive non possono trovare accoglimento a fronte di una puntuale e circostanziata descrizione dei fatti da parte dell’A.A. che nel supplemento di rapporto conferma quanto ascritto al pubblico che ben individua come sostenitori dell’U.S. Pontedera gli autori dei fatti incriminati. Come è noto il rapporto arbitrale (o dell’A.A.) ed il supplemento rivestono carattere di prova privilegiata e, nel caso di specie non si rinvengono elementi di contraddizione tali da dubitare dell’attendibilità di quanto descritto in relazione a quanto perpetrato in danno dell’A.A.. Confermati i fatti resta da esaminare la sanzione nella sua entità. La attenuante invocate circa la inadeguatezza del campo, sebbene tale inadeguatezza possa in qualche modo aver favorito certi episodi, certamente non può essere considerata giustificativa per episodi come quelli in esame, ma certamente, nonostante il puntuale e circostanziato supplemento da parte dell’A.A., restano dei dubbi circa la possibilità concreta, aldilà delle sensazioni e delle convinzioni, che lo stesso A.A. possa aver individuato con assoluta certezza da quale parte provenissero i petardi, i sassi e gli sputi, data la minima distanza tra le tifoserie, gli eguali colori sociali, e la posizione del collaboratore arbitrale che dava le spalle alla tribuna. Fatte queste considerazioni la sanzione irrogata dal G.S. appare meritevole di ridimensionamento, seppur in modo limitato. P.Q.M. La C.D. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 1.200,00 ordina restituirsi la tassa relativa.
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